Il Consiglio d’Europa assolve l’Italia sullo stato delle carceri

Il Consiglio d’Europa assolve l’Italia sullo stato delle carceri.                              Ma dalle galere non giunge alcuna assoluzione!

Dunque nelle carceri italiane si “sta bene”! Lo dice il comitato dei ministri del Consiglio d’Europa che “accoglie positivamente l’impegno delle autorità italiane a risolvere il problema del sovraffollamento delle carceri in Italia e i risultati significativi ottenuti in questo campo, attraverso le varie misure strutturali adottate per conformarsi alle sentenze”.

cella2Non sono dello stesso avviso gli oltre 60mila detenute e detenuti rinchiusi a forza nei 206 istituti penitenziari, come vengono definiti le infami galere italiane. È stato sufficiente al governo ridurre di 5, 6mila il numero delle presenza per avere la benedizione di istituzioni che dall’alto del nome altisonante di cui si fregiano: “Corte europea dei diritti dell’uomo”, hanno deciso che nelle galere italiane ci si può stare.

Non ci vogliono stare però le detenute e i detenuti, lì dentro. E cercano di liberarsi dalla galera. E urlano di rabbia. Un grido non ancora così forte da cambiare la realtà.

È un grido di rabbia che cerca solidarietà, che chiede un sostegno per riorganizzare un “movimento dei detenuti e detenute” che è il solo strumento per combattere il carcere e ogni altra struttura di distruzione umana e di privazione della libertà.

Sostegno e solidarietà i detenuti e le detenute lo chiedono esplicitamente a quei movimenti che delle libertà hanno fatto il loro vessillo e le loro battaglie.

Ecco così serviti tutte e tutti coloro che ci credevano e che facevano e fanno affidamento cellanelle istituzioni, stavolta istituzioni internazionali, per la difesa dei diritti e degli interessi degli ultimi, dei “dannati della terra”. Non è da quelle parti, dalle istituzioni vicine o lontane, che può venire la soluzione ai problemi di quei settori sociali sempre più espulsi da lavoro, esclusi dal reddito e inseriti nelle attività extralegali.  Sono il costo umano della deportazione di massa, stante i livelli di disoccupazione giovanile che si avvicinano al 50%. Un’offensiva del capitale che ha i numeri della guerra di classe, confermata dal duro ma non inaspettato inasprimento della repressione nei confronti di chi si riappropria collettivamente di un tetto e di chi lotta sul lavoro e nella strada.

Cadono, via via tutti i veli che sono riusciti, negli anni, a nascondere la ferocia dello sfruttamento capitalista. Ora, di fronte a questa aggressione, sta a noi decidere. Dovunque ci troviamo: in carcere o nelle tante forme di sfruttamento che ci impongono oppure nei territori devastati dalla speculazione, sta a noi decidere se continuare a subire o alzarsi in piedi e affrontare il nemico.                      

Qualunque faccia ci presenti.

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Monza, 31 maggio presentazione Maelstrom

sabato 31 maggio 2014, ore 18,30, Foa Boccaccio 003, Via Rosmini, 11  Monza

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Un fatto scabroso, ostico, rimosso… parliamone!

Un fatto scabroso, ostico, rimosso…  parliamone!

Riporto una nota del cappellano del carcere di Sollicciano e di Beppe Battaglia dell’Ass. Liberarsi. Conosco il compagno Beppe da lunghi anni di carcere e dal suo successivo impegno che svolge contro il carcere,affrontando sempre problemi non facili, quelli che fanno girare dall’altra parte le persone per bene.

Se siamo contro la galera, se la vogliamo abolire, se vogliamo farla finita col giudizio e la punizione dei tribunali e della “gente”, dobbiamo soffermarci soprattutto sui problemi non facili, quelli sgradevoli, imbarazzanti, quelli scomodi che non portano applausi ma insulti. Quelli che nessuno se la sente di affrontare, che, comunque, ci appartengono.

Qui di seguito uno di quelli…

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L’esorcismo ipocrita della mostrificazione

Si chiama Riccardo Viti ed è responsabile della morte di Andrea Cristina Zamfir, romena di 26 anni, trovata crocifissa ad una sbarra di ferro sotto un ponte tra Firenze e Scandicci. L’uomo è stato arrestato e si trova nel carcere di Sollicciano. Col suo arresto (e a quanto se ne sa, la sua confessione) è partito ad opera dei media il repertorio penoso della mostrificazione, spintosi fino al coinvolgimento della madre di Riccardo costretta a pronunciarsi in sintonia col coro. Noi vogliamo riflettere sul fatto, al costo di diventare una voce fuori dal coro. Naturalmente la nostra umana solidarietà va alle vittime, alla famiglia della ragazza uccisa, così come ci sentiamo vicini al dolore della madre di Riccardo che scopre all’improvviso il delitto insospettabile commesso dal figlio cinquantacinquenne. Detto questo, vorremmo soffermarci su un paio di riflessioni attorno al caso. La prima riguarda il fatto che fino ad un minuto prima dell’arresto, Riccardo Viti era da tutti considerato una persona perbene, l’uomo della porta accanto. Così come perbene sono considerate le persone che apparentemente mantengono uno stile di vita che, appunto, giustifica l’essere perbene. E poiché questo delitto, come tanti altri in passato, attiene ad una perversione erotico-sessuale, ci sembra legittimo pensare che forse il fenomeno è molto più esteso rispetto ai “casi” volta a volta scoperti. Ma ci sembra ragionevole supporre che si tratta di pratiche perverse e violente, che pur non sfociando nel caso clamoroso, sono molto diffuse e denunciano uno stato patologico latente che attraversa molti uomini apparentemente perbene e spesso, come le cronache giudiziarie dimostrano di volta in volta, si tratta di persone assolutamente insospettabili, senza distinzione di status sociali di appartenenza, stili di vita, cultura, formazione professionale, caratteristiche sociali. Come dire: il “mostro” è dentro di noi, ben occultato a tal punto da …autorizzarci a partecipare in modo attivo al percorso pubblico di mostrificazione del povero disgraziato di turno. E più la nostra partecipazione a questo processo è rigida, più –evidentemente- il “mostro” che c’è dentro di noi spinge forte. In realtà, le cose –a nostro avviso- sono molto più semplici: fatichiamo a riconoscere la fragilità come una caratteristica dell’umana esistenza. L’altra riflessione che vorremmo porgere riguarda proprio il processo di mostrificazione del disgraziato di turno. Questa sete di allontanare da noi ogni possibilità di contaminazione è davvero desertica. Conosciamo il repertorio dei media, ma essi hanno la necessità di incrementare le vendite mediante l’esaltazione dello scoop torcendo tutto a questa necessità imperiosa e …deformare informando (una grave responsabilità che i media ovviamente non vogliono riconoscere). La risultante è un fenomeno sociale omologato ed omologante. Chi si permette di dire “quello non è un mostro”? La necessità di affermare che non si tratti più di una persona umana, quali che siano le responsabilità che si è assunto, sorge dal fatto di doversi <<ad ogni costo>> chiamare fuori e lontano dalle similitudini tra noi e il “mostro”. Il “mostro”, la “belva”, infatti, come si sa, è qualcosa di diverso dagli uomini e delle donne che mostri non sono. Ecco, è questa esclusione perentoria a …dircela lunga. Secondo noi questa durezza escludente, ancorchè un falso eclatante, è forse la spia di ciò che ci spinge dentro e che nell’intimità del cuor nostro ci fa sentire …simili al “mostro”. E’ ben nota la storia del capro espiatorio, che gioca nei fatti lievi e nei fatti gravi. Così come è nota la metafora secondo la quale …a scricchiolare più forte è sempre lo scalino più scassato! Ora noi vorremmo segnalare che il coro mediatico contro Riccardo Viti, è di per sé un mandato sociale che allude apertamente all’eliminazione di questa persona. Non sono pochi i casi di persone che nella condizione concreta di Riccardo Viti hanno perso la vita senza il minimo dispiacere di alcuno. Anzi è proprio la teoria del capro espiatorio che richiede questo passaggio quali che siano le mani o le parole istiganti in tal senso. Quando c’è un mandato sociale così vasto, è ragionevole prevedere questa ulteriore conseguenza. Noi vogliamo collocarci fuori e lontano dal coro e ci auguriamo che Riccardo possa vivere a lungo per superare la tragica fragilità che lo ha reso responsabile di un fatto grave e ormai irreparabile.

Don Vincenzo Russo – (cappellano carcere di Sollicciano)

Beppe Battaglia – (presidente Associazione Liberarsi)

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il 28 maggio si avvicina…

Il 28 maggio si avvicina. Mercoledì 28 maggio scade il tempo concesso dalla Corte europea dei diritti dell’uomo (CEDU) allo stato italiano per adeguare la condizioni dei detenuti e delle detenute ai criteri di carcerazione previsti dalla Corte.

Non meno di quattro metri quadrati per detenuto, servizi igienici funzionanti, spazi di socialità e di attività sportive e culturali adeguati. La realtà dei 206 istituti di pena italiani sono di gran lunga al di sotto di questi standard e non è stato sufficiente ridurre di 5, 6mila detenuti l’affollamento che ancora caratterizza le prigioni di questo paese: circa 60mila presenza per una capienza che non supera le 45mila.

images2Inoltre la Corte ha rilevato l’eccessivo numero di persone carcerate non ancora condannate e la lunghezza dei processi.

Se il giudizio della Corte sarà negativo, andranno a giudizio i 6.829 ricorsi presentati da detenuti e detenute per richiedere un risarcimento in quanto costretti a condizioni imagesdi vita non corrispondenti a quanto lo stato italiano si è impegnato a rispettare quando ha firmato il protocollo della Corte europea. Attualmente questi ricorsi sono sospesi fino alla scadenza del 28 maggio; nel caso la Corte “bocci” l’Italia, per gran parte di questi lo stato italiano sarà costretto a pagare una cifra enorme (circa 20 € per ogni giorno di carcerazione non adeguata) e i ricorsi aumenteranno. Inoltre la stessa Corte sanzionerà lo stato italiano con una multa molto salata.

È una vicenda che ben rappresenta il degrado sociale e politico di questo paese.

Lo stato italiano e i governi che si sono succeduti negli ultimi due decenni (da quando ha preso il via la “crociata forcaiola” con le ripercussioni del sovraffollamento carcerario), preferiscono pagare parecchi milioni di euro invece di sfoltire le prigioni nelle quali è stato gettato un intero settore sociale che, via via, veniva espulso dal lavoro e escluso dal reddito. Una sorta di deportazione di massa.

Tutto questo dimostra un ancor più devastante degrado culturale che sta avvolgendo tutte le menti: si contratta sul tavolo bottegaio la libertà, che tutti riteniamo un bene assoluto, con una manciata di euro.

Sarebbe ora di voltar pagina. Sulle prigioni e su tutto il resto!

ABOLIAMO OGNI CARCERE!

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Terrorizzare e reprimere. Il terrorismo come strumento repressivo in perenne estensione (terza parte)

Ecco la terza ed ultima parte dell’intervento che Prison Break Project pubblica sul web sulla storia del concetto di terrorismo che viene, proprio in questi giorni, utilizzato a fini repressivi contro quattro compagni e compagne NoTav, incarcerati in regime di alta sorveglianza dallo scorso 8 dicembre. Il testo è diviso in tre spezzoni più brevi per agevolarne la lettura e per accompagnare simbolicamente le scadenze di questo mese di mobilitazione per la liberazione di compagni e compagne e contro la criminalizzazione della lotta notav. È il nostro modo di offrire un piccolo, e speriamo utile, segno tangibile di solidarietà alle lotte contro le dinamiche repressive.

coplevoli di resistere19 maggio 2014. “Terrorizzare e reprimere”. Parte 3 di 3:

Il terrorismo nell’ordinamento italiano

L’ingresso del terrorismo nell’ordinamento penale italiano avviene a chiusura di un ciclo particolarmente intenso di lotte rivoluzionarie, il quale, iniziato intorno al 1968, aveva anche dato luogo, a partire circa dalla metà degli anni ‘70, ad esperienze di lotta armata.

Lo Stato risponde a questa stagione di intensa conflittualità sociale con la legislazione d’emergenza, di cui è piena espressione la Legge Reale del 1975.

La prima norma penale che contiene un esplicito riferimento al terrorismo è l’art. 289 bis, “sequestro di persona a scopo di terrorismo ed eversione”, introdotta nel marzo del 1978 mentre era in corso il sequestro Moro.

Ma a fare entrare a pieno titolo la categoria di terrorismo nel sistema penale sarà il decreto legge n. 625 del 1979, convertito nella legge n. 15 del 1980, anche detto “legge Cossiga”. Dal punto di vista che qui ci interessa, la legge Cossiga appresta tre importanti dispositivi: all’art. 1 prevede l’“aggravante della finalità di terrorismo e di eversione dell’ordine democratico”, applicabile a qualsiasi reato e comportante un aumento secco della metà della pena; introduce una nuova ipotesi di reato associativo all’art. 270 bis c.p. (“associazione con finalità di terrorismo e di eversione dell’ordine democratico”); inserisce l’art. 280 nel codice per punire l’attentato alla vita o all’incolumità fisica di una persona compiuto per finalità terroristiche o di eversione.

Il delitto di terrorismo più recente è infine del 2003, quando viene inserito nel codice l’art. 280 bis, “attentato di terrorismo con ordigni micidiali o esplosivi”.

Le previsioni che abbiamo appena richiamato compongono un quadro in cui accanto a singole fattispecie di “reato terroristico” inserite nel codice penale (artt. 270 bis, 280, 280 bis, 289 bis) si pone una generale aggravante di terrorismo extra codicem (art. 1 d.l. n. 625/1979).

Tutte queste norme sono costruite intorno alla figura della “finalità di terrorismo”, istituto che agisce qualificando la condotta come delitto politico e che determina un notevolissimo aumento di pena e l’applicazione di norme procedurali gravemente limitative della libertà personale1. L’attuale sistema penale, in linea con l’impostazione del modello penale fascista sul quale si è innestato, considera infatti il delitto politico ben più grave del delitto comune2.

La descrizione del terrorismo come una finalità invece che come una condotta è un aspetto cruciale che, come abbiamo mostrato nel paragrafo precedente, si rinviene anche al livello del diritto internazionale sin dalle prime apparizioni della nozione di terrorismo.

Dare centralità alle finalità a discapito degli atti costituisce il culmine del processo di soggettivazione del giudizio penale e rappresenta un elemento fondante del “diritto penale del nemico”. Ciò che attiva il “girone infernale” della penalità emergenziale non è infatti l’oggettiva gravità del comportamento concretamente attuato, ma il suo possibile collegamento con un progetto rivoluzionario o comunque con una visione del mondo incompatibile con lo status quo3.

Con un’indagine sulla finalità si valuta quindi non l’offensività del fatto, ma la “nemicità” di chi l’ha commesso. Si può parlare a tal proposito anche di “diritto penale d’autore”, nel senso che più del fatto conta l’autore e il ruolo che il suo livello di politicizzazione ha giocato nella commissione del reato.

Ma poiché le finalità in ultima istanza abitano il mondo interiore dei soggetti, focalizzare il giudizio penale sulle finalità significa “fare il processo alle intenzioni”, investigare sulle identità e sui pensieri più intimi delle persone, alla ricerca del peccato originale della nemicità. L’impostazione della legislazione antiterrorista ha – da questo punto di vista – un collegamento ideale, più ancora che con il fascismo, con i metodi della Santa Inquisizione, come giustamente sottolinea Luther Blisset in “Nemici dello Stato”4.

Ne è una conferma l’istituzione, nella legge Cossiga, di benefici premiali per tutti coloro che siano pronti a ripudiare il loro credo politico e a denunciare i compagni. Non va dimenticato che in quegli anni era sistematico l’uso della tortura per ottenere “ravvedimenti” ed informazioni dagli accusati di terrorismo. Dissociazione e pentitismo sono i nomi politically correct rispettivamente dell’abiura e della delazione, strumenti di cui il potere si serve sin dai tempi di Galileo Galilei e delle persecuzioni degli eretici.

Nonostante il cardine della legislazione antiterrorista sia dunque la figura della “finalità di terrorismo”, l’ordinamento italiano non offre alcuna definizione di essa fino al 2005. Fino a quel momento l’individuazione dei caratteri propri del terrorismo viene dunque completamente demandata ai giudici.

La giurisprudenza oscillerà così tra la nozione più filologicamente corretta di terrorismo, imperniata sul terrore indiscriminato verso la popolazione, e le concezioni maggiormente protettive dell’ordine costituito e dei suoi esponenti (peraltro privilegiando decisamente queste ultime).

Il ruolo preminente della magistratura in merito al giudizio su cosa sia il terrorismo subisce però una battuta di arresto nel 2001, con l’istituzione delle black lists. Dopo l’11 settembre “nulla è più come prima”, i paesi occidentali sono chiamati dall’allora presidente degli USA Bush a fare la loro parte nella “guerra infinita al terrorismo”.

In applicazione di questo nuovo corso, il decreto legge n. 274 del 2001 include il terrorismo internazionale nell’ambito d’applicazione del reato di associazione con finalità di terrorismo (art. 270 bis c.p.) ed estende la punibilità anche alle attività di assistenza (artt. 270 ter c.p.; in questo modo si criminalizza di fatto ogni forma di solidarietà con presunti terroristi).

Inoltre, gli Usa, il Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite e il Consiglio dell’Unione Europea stilano con criteri e procedure prive di qualsiasi trasparenza5 liste nere di organizzazioni e individui “terroristi”.

Esse sono dunque considerate terroristiche dai poteri sovranazionali e i giudici, con buona pace di Montesquieu, devono tendenzialmente adeguarsi a tale giudizio. In questo contesto diventa infatti difficile per un giudice che abbia un po’ di coraggio e di onestà intellettuale riappropriarsi del potere di rifiutare la valutazione fatta nella black list.

Ad esempio, nel processo contro l’organizzazione curdo-irachena Ansar Al Islam il giudice del primo grado aveva deciso che essa non fosse da ritenere terroristica anche se era stata inserita in una black list. La sentenza si basava sul fatto che l’organizzazione si era costituita per organizzare la resistenza in Iraq contro l’invasione del 2003 da parte degli Usa e dei suoi alleati. Il ragionamento era semplice e convincente e ribaltava quanto affermato nella black list: gli accusati erano da considerarsi guerriglieri in quanto miranti ad obiettivi militari e non terroristi che colpiscono i civili.

Nonostante ciò, la sentenza è stata capovolta in Cassazione6.

L’ultima frontiera della repressione: terroristi sono i movimenti

Nel 2005 c’è un’importante svolta. All’indomani degli attentati alla metropolitana di Londra, il cosiddetto pacchetto Pisanu introduce, accanto ad una serie di misure preventive di controllo poliziesco e ad alcune nuove figure di reato legate al terrorismo (arruolamento e addestramento, art. 270 quater e quinquies c.p.), una definizione generale della finalità di terrorismo.

La riportiamo testualmente:

Art. 270 sexies del codice penale. Sono considerate con finalità di terrorismo le condotte che, per la loro natura o contesto, possono arrecare grave danno ad un Paese o ad un’organizzazione internazionale e sono compiute allo scopo di intimidire la popolazione o costringere i poteri pubblici o un’organizzazione internazionale a compiere o astenersi dal compiere un qualsiasi atto o destabilizzare o distruggere le strutture politiche fondamentali, costituzionali, economiche e sociali di un Paese o di un’organizzazione internazionale, nonché le altre condotte definite terroristiche o commesse con finalità di terrorismo da convenzioni o altre norme di diritto internazionale vincolanti per l’Italia.”

Tale definizione viene ricavata pressoché letteralmente da quella adottata dall’Unione Europea nell’ambito della decisione quadro 2002/475/GAI, già citata nella seconda parte. In questo come in altri casi, il governo italiano sembrerebbe dunque poter giocare la carta deresponsabilizzante e sempre valida del “è l’Europa che ce lo chiede”.

In realtà così non è, perché la valenza repressiva della previsione italiana riesce a superare notevolmente la già pesante formulazione europea.

Quest’ultima infatti contiene un’elencazione casistica7 degli atti intenzionali che possono rientrare nella definizione astratta di terrorismo. Le diverse ipotesi contenute in questo elenco sono tutte accomunate dalla loro idoneità, diretta o indiretta, a colpire l’incolumità fisica o la vita di una o più persone.

Nella formulazione italiana invece scompare l’elenco e, insieme ad esso, la parziale circoscrizione della generalissima portata della definizione ai soli casi di offesa alle persone. Ciò agevola l’applicabilità della finalità di terrorismo anche ai reati rivolti contro le cose8.

Chi ha approvato il Pacchetto Pisanu ha insomma deliberatamente escluso una tipizzazione analitica “per non rischiare di lasciar fuori alcuni fenomeni”, come ha dichiarato l’on. Boschetto (Pdl), relatore dell’emendamento di maggioranza al provvedimento9.

Ed effettivamente l’intento è stato raggiunto: a rigore ben pochi fenomeni sociali vengono con certezza lasciati fuori dalla vaghissima definizione dell’art. 270 sexies!

Essa infatti si accontenta di rintracciare nella condotta “terroristica” solo: 1) un’astratta idoneità a produrre effetti alquanto generici; 2) tre altrettanto generiche finalità, alternative tra loro, che ne guidino la realizzazione.

Dal primo punto di vista, basta che la condotta sia idonea, anche solo potenzialmente, a “produrre un grave danno ad un Paese o ad un’organizzazione internazionale”. Di che tipo e quanto grave debba essere il danno non è dato sapere. La vaghezza e la potenzialità repressiva di una tale formulazione dovrebbe preoccupare molti, in un Paese in cui chi è migrante “produce una diffusa percezione di insicurezza”, chi sciopera “fa male al sistema Italia”, chi manifesta per le strade “crea allarme sociale e disagi ai cittadini”.

Dal secondo punto di vista, gli scopi (in gergo giuridico, i doli specifici) cui mira il “terrorista” vanno ravvisati o nella classica finalità di intimidire la popolazione; o in quella, dal sapore rivoluzionario, di destabilizzare le strutture dell’organizzazione statale. O ancora, novità inquietantissima made in Europe, in quella di “costringere i poteri pubblici o un’organizzazione internazionale a compiere o astenersi dal compiere un qualsiasi atto”.

Su quest’ultimo punto vale la pena di soffermarsi un momento a riflettere.

La formula è talmente categorica da scrollarsi di dosso ogni parvenza di democraticità costituzionale. Come è stato prontamente osservato, essa di fatto codifica in una norma di legge l’assolutezza del potere statale rispetto al corpo sociale.

Se viene considerato terroristico lo scopo di obbligare dal basso chi detiene il potere a cambiare linea politica, può essere astrattamente criminalizzata come terroristica qualsiasi ipotesi di movimento sociale e politico al di fuori dello stato e del gioco truccato della rappresentanza elettorale.

Questa tendenza è inoltre agevolata dalla mancata trasposizione, nel testo di legge che ha recepito la definizione europea di terrorismo, di alcune premesse che pure accompagnavano il testo europeo. Le premesse “dimenticate” dal legislatore italiano, per quanto esse abbiano un valore poco più che simbolico, significativamente prevedevano che la definizione adottata non potesse essere utilizzata per ostacolare le libertà di associazione, di espressione e di azione sindacale (premessa n. 10 alla decisione quadro 2002/475/GAI).

Forse qualcuno potrebbe pensare che le considerazioni svolte sopra siano interpretazioni iperboliche svolte a partire da una norma scritta male.

Ma purtroppo, danno fondamento a queste valutazioni pessimistiche le iniziative di alcune Procure, le quali agiscono con il plauso più o meno esplicito della stragrande maggioranza dei partiti rappresentati in parlamento e dei media mainstream.

Nel momento in cui scriviamo, proprio in forza dell’aberrante definizione di terrorismo dell’art. 270 sexies, alcuni compagni sono rinchiusi in carcere di massima sicurezza, in condizioni di estremo isolamento.

Tra loro ci sono Chiara, Claudio, Niccolò e Mattia ai quali viene attribuito il danneggiamento di un compressore e che per questo motivo sono sotto processo con le imputazioni di attentato con finalità di terrorismo, atto di terrorismo con ordigni micidiali ed esplosivi, detenzione di armi da guerra e danneggiamento.

Il processo si riferisce ad un’azione svoltasi durante una manifestazione No Tav, quando alcuni compagni hanno deciso di danneggiare almeno parzialmente i mezzi che concorrono alla realizzazione dell’immenso progetto dell’Alta Velocità che vorrebbe sventrare il territorio valsusino.

Il movimento No Tav ha difeso quel gesto e, in generale la pratica del sabotaggio, con dichiarazioni pubbliche molto chiare.

L’azione oggetto di accertamento processuale ha causato solo danni a degli oggetti, non ha fatto un graffio a nessuno. Eppure, secondo l’accusa, essa ha provocato i gravi danni di cui parla l’art. 270 sexies. La distruzione del compressore avrebbe infatti cagionato un grave danno ad un’entità alquanto immateriale, ossia l’“immagine internazionale dell’Italia”.

Inoltre, la finalità terroristica dell’azione va rinvenuta secondo i PM Rinaudo e Padalino, nel fatto che essa si inserisce all’interno di un movimento di lotta che vuole impedire la realizzazione di un’opera pubblica decisa dallo stato.

C’è il grave danno e c’è il dolo specifico terroristico. Tanto basta a rispettare la formula dell’art. 270 sexies e i 4 compagni rischiano più di venti anni di galera, quantomeno finché il teorema non verrà smontato.

Poco importa che fuori dalle aule legislative, dai tribunali e dalle sedi dei giornali, nel mondo in cui le parole hanno ancora un significato non autoreferenziale, il sabotaggio sia cosa del tutto diversa dal terrorismo.

Anche per affermare questo il movimento No Tav è sceso in piazza il 10 maggio a Torino in un corteo partecipato da circa 25.000 persone. Queste forme di solidarietà non passano certo inosservate, infatti la repressione, specie quando è così dura, ha sempre bisogno di isolare i suoi obiettivi. Quando non ci riesce è costretta a misurarsi anche con le ragioni della protesta e ciò rende più difficile l’attività repressiva tramite le astratte categorie del diritto.

Così, la notte del 14 maggio, una decisione della Cassazione ha indebolito fortemente l’impianto accusatorio della procura di Torino con positive ricadute sul processo in corso. Tuttavia, non dobbiamo dimenticare che Chiara, Claudio, Mattia e Niccolò non sono ancora fuori pericolo e, come abbiamo accennato alla nota 8, il loro non è l’unico processo nel quale si tenta di estendere ulteriormente i confini dell’accusa di terrorismo.

L’informazione mediatica, trattando la vicenda del sabotaggio del compressore con la faziosità abituale che riserva ai No Tav, ha fatto una mossa insolita: ha pubblicato la notizia del procedimento per attentato terroristico, prima che lo sapessero gli stessi indagati. Chissà, sarà forse stata una velina della questura o di qualcuno in procura desideroso di contribuire ad uno scoop?

Eppure in passato ci sono state diverse riflessioni sull’atteggiamento che dovrebbero tenere i media in riferimento al terrorismo10. Infatti, in linea teorica, il terrorismo (che è, non lo ripeteremo mai abbastanza, la pratica di terrorizzare la popolazione mediante una violenza indiscriminata) si dovrebbe giovare dell’effetto di amplificazione del terrore dovuto alla diffusione mediatica del gesto “terrorizzante”.

Come mai allora, oggi come negli anni ‘70, giornali e Procure collaborano per dare il massimo risalto a questo genere di notizie? Come mai si sprecano le dichiarazioni pubbliche di politici e funzionari sull’attualità del “pericolo terrorismo”?

Ci aiutano a trovare una risposta le illuminanti parole che Mattia, uno degli accusati in questo processo, ha scritto in una lettera dal carcere in cui è rinchiuso:

«Terrorismo», «organizzazione paramilitare», «attentato»: dietro la scelta di queste espressioni si cela un’operazione linguistica volta ad evocare sentimenti precisi.

Ogni parola attiva un campo semantico, che la collega ad altre parole e significanze. Se dico «sedia» penso anche a «tavolo», se dico «pane» penso anche a qualcosa di «morbido» e «semplice». Allo stesso modo l’impiego di categorie come «terrorismo» o «guerra» non ha delle ricadute solo sul piano giuridico, e di conseguenza sulla nostra libertà fisica, ma ha una forte capacità evocativa in grado di far emergere una serie di suggestioni e di reazioni irrazionali facilmente governabili. Ed è solo in questa triste e tenebrosa palude emotiva, abitata da leggendari e terrorifici mostri marini da decapitare prontamente, che i moderni filibustieri del diritto navigano sicuri e, come salvatori, distribuiscono decadi di galera come fossero caramelle gommose ad una festa per bambini. È solo in questa pozza torbida e melmosa, dove ogni gesto di dissenso radicale viene risucchiato e rimasticato dalle fauci – queste sì terrificanti – della vendetta penale, che i potenti si specchiano e si riscoprono belli e necessari.11

Parlare a sproposito di terrorismo serve quindi a costruire un mondo governato dal terrore.

Ma ZeroCalcare ha ragione: davvero noi abitiamo in un universo parallelo.

Nel nostro mondo i danni gravi non sono quelli subiti dalle cose, ma quelli che le persone subiscono a causa dell’idolatria per merci e profitto.

Nel nostro mondo chi ha puntato al compressore ha avuto una mira eccellente, altro che violenza indiscriminata!

Nel nostro mondo, combattere al fianco di una popolazione in lotta non è terrorismo, al contrario, significa darsi reciprocamente coraggio, costruire relazioni libere e paritarie, alimentare la fiducia nella nostra capacità di combattere il sistema di ingiustizie nel quale viviamo.

Vogliamo essere radicali, ritornando alla radice della definizione di terrorismo: terrorismo è diffondere il terrore nella popolazione mediante l’utilizzo di una violenza indiscriminata.

Oggi come ieri, per noi è lo stato che terrorizza la popolazione, utilizzando la violenza della repressione indiscriminatamente, colpendo nel mucchio di coloro che non hanno ancora fatto voto di obbedienza, agitando l’immaginario legato al terrorismo per suscitare ansie sociali.

Oggi come ieri, TERRORISTA E’ LO STATO!

Chiara, Mattia, Claudio, Niccolò liberi!

Liberi tutti e tutte!

Prison Break Project è un progetto collettivo di ricerca e analisi con l’obiettivo di contribuire al dibattito di movimento contro la repressione. È anche il nome del blog prisonbreakproject.noblogs.org e l’autore collettivo che sta preparando da lunghi mesi un libretto di approfondimento sui dispositivi repressivi puntati contro i movimenti sociali. La pubblicazione cartacea autoprodotta è prevista, si spera, per quest’estate.

Chi siamo

1 Da questo punto di vista va rilevato che i reati di terrorismo, oltre a prevedere pene detentive massime anche sopra i 20 anni, hanno un range amplissimo tra massimo e minimo, lasciando così un elevato margine di discrezionalità al giudice. Inoltre, per quanto riguarda le limitazioni alla libertà personale che questi reati comportano, ci si limiti a considerare che, a norma dell’art. 275 c. 3 c.p.p., la custodia cautelare (ossia l’incarceramento dell’imputato prima della sentenza definitiva) costituisce la regola e non l’extrema ratio come avviene per i reati comuni e può avere durata molto lunga (fino a 6 anni). È questa una tipica risposta da “legislazione d’emergenza”, tanto quanto lo è la possibilità, prevista per le indagini di terrorismo, di procedere a veri e propri rastrellamenti, ossia a “perquisizioni domiciliari anche per interi edifici o per blocchi di edifici” alla ricerca delle persone indagate o delle prove (art. unico legge n. 15/1980).

2 Un esempio concreto di cosa significhi questo aggravamento del regime del reato politico è la circostanza per la quale, mentre le lesioni semplici di cui all’art. 582 c.p. sono punite con la reclusione da 3 mesi a 3 anni, la versione “terroristica” dello stesso reato (l’attentato all’incolumità di una persona prevista dall’art. 280 c.p.) prevede una pena non inferiore a sei anni. Ciò peraltro anche nell’ipotesi che l’attentato non produca alcuna lesione, posto che per definizione il delitto di attentato sussiste indipendentemente dalla realizzazione effettiva dell’atto (ad es. il tentativo di danneggiare una cosa può integrare a tutti gli effetti un reato di attentato anche se la cosa non è stata effettivamente danneggiata). Ciò avviene perché con i delitti di attentato si ha una gravosa anticipazione della punibilità e non si applica la diminuzione della pena che opera per i delitti tentati di tipo comune.

3Sono illuminanti in questo senso le parole dei giudici dell’inchiesta 7 Aprile riportate in LUTHER BLISSET PROJECT, Nemici dello stato, DeriveApprodi 1999, p. 46: “stiamo cercando di ricostruire il percorso ideologico che ha portato l’imputato a commettere i gravissimi reati di cui è accusato … L’imputato non si è ancora reso conto di questo e continua ad attendersi che gli venga contestato un fatto preciso”. A ciò si può aggiungere un precedente recente avvenuto in Francia in cui alcuni militanti delle lotte sociali sono stati condannati per “terrorismo” principalmente a causa della loro evidente partecipazione a movimenti considerati rivoluzionari e dunque per le loro “cattive intenzioni” (slogan ripreso dagli imputati) nei confronti di Stato e istituzioni più che per gli atti a loro attribuiti (un approfondimento in francese è su: http://infokiosques.net/mauvaises_intentions).

4Ibidem, parte I, cap. IV

5 La decisione di iscrivere qualcuno in una black list non fornisce alcuna reale possibilità di difesa: essa non contiene motivazione o è scarsamente motivata, non vi è diritto di accedere agli atti su cui la decisione si basa, non vi è diritto di avere un contraddittorio con un tribunale. Per la persona inserita in una black list diventa quindi impossibile difendersi, anche perché l’addebito è genericissimo (“il signor x appartiene all’organizzazione y ed è quindi un terrorista”) e diventa diabolico provare il contrario, dal momento che l’accusa non si basa su specifici fatti contestati ma sulla mera attribuzione unilaterale dell’etichetta di terrorista.

6Per la ricostruzione di questa vicenda processuale e di altre simili si veda VAINER BURANI, “I processi per terrorismo internazionale”, reperibile all’indirizzo http://www.giuristidemocratici.it/post/20121127075705/post_html

7a) attentati alla vita di una persona che possono causarne il decesso; b) attentati gravi all’integrità fisica di una persona; c) sequestro di persona e cattura di ostaggi; d) distruzioni di vasta portata di strutture governative o pubbliche, sistemi di trasporto, infrastrutture, compresi i sistemi informatici, piattaforme fisse situate sulla piattaforma continentale ovvero di luoghi pubblici o di privata proprietà che possono mettere a repentaglio vite umane o causare perdite economiche considerevoli; e) sequestro di aeromobili, navi o di altri mezzi di trasporto collettivo di passeggeri o di trasporto merci; f) fabbricazione, detenzione, acquisto, trasporto, fornitura o uso di armi da fuoco, esplosivi, armi atomiche, biologiche e chimiche, nonché, per le armi biologiche e chimiche, ricerca e sviluppo; g) diffusione di sostanze pericolose, il cagionare incendi, inondazioni o esplosioni i cui effetti mettano in pericolo vite umane; h) manomissione o interruzione della fornitura d’acqua, energia o altre risorse naturali fondamentali il cui effetto metta in pericolo vite umane; i) minaccia di realizzare uno dei comportamenti elencati alle lettere da a ) ad h”.

8 Proprio nella possibilità, offerta dall’art. 270 sexies, di qualificare come terrorismo la violenza contro le cose si inquadrano due vicende giudiziarie che hanno avuto avvio nel 2013. La prima riguarda un’azione attribuita ad alcuni animalistiche avrebbero appiccato un incendio ad otto automezzi in un caseificio nottetempo, quando non erano presenti altre persone nel luogo. In questo caso è stata contestata l’aggravante di terrorismo ex art. 1 della legge n. 15/1980 (si veda la nota successiva per un riferimento bibliografico sui risvolti giuridici della vicenda). Il secondo esempio è il processo contro Adriano e Gianluca, accusati ex art. 270 bis c.p. (associazione con finalità di terrorismo ed eversione) per 13 azioni di sabotaggio e danneggiamento contro banche, sedi Eni ed Enel e una pellicceria. Tra le azioni che vengono loro attribuite ce n’è una contro la discarica di Albano, al centro di una mobilitazione popolare nell’area dei Castelli Romani (http://occupazioniprecaristudenti.noblogs.org/post/2014/03/25/difendere-il-proprio-territorio-non-e-terrorismoadriano-e-gianluca-liberi-subito/).

9La dichiarazione è riportata in Valsecchi, “I requisiti oggettivi della condotta terroristica ai sensi dell’art. 270sexies c.p. (prendendo spunto da un’azione dimostrativa dell’Animal Liberation Front)”, in Diritto penale contemporaneo2013.

10 Per un esempio fra tanti: Ferri, “Il silenzio-stampa nei rapimenti e sulle operazioni terroristiche”, in Giustizia Penale, 1979, p. 502.

11 A questo indirizzo la lettera integrale di Mattia: http://www.liberodissenso.it/wordpress/?p=326.

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La Seconda parte la trovi qui

La Prima parte la trovi qui

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TUTTI A RIEDUCARE!!!

Da un’agenzia stampa di oggi:

Ansa, 17 maggio 2014

Massa: cani randagi raccolti da “Lega del cane” in carcere per essere educati dai detenuti.
I cani randagi raccolti dalla Lega del cane di Massa Carrara arrivano in carcere per essere educati dai detenuti. Il progetto con la casa di reclusione coinvolgerà 15 detenuti e numerosi randagi adulti che fanno fatica ad essere adottati. Un educatore professionista, in questi mesi, ha insegnato ai detenuti del carcere di Massa alcune tecniche che, una volta a settimana, metteranno in pratica con i randagi che passeranno due ore negli spazi aperti del penitenziario. Il progetto, iniziato da qualche settimana, ha già visto un cane adottato da una canifamiglia massese, proprio grazie all’aiuto di un detenuto del penitenziario di Massa.

Viene da fare almeno una considerazione: i cani sono educati dai carcerati, i quali a loro volta sono educati dal personale penitenziario (Art.27 della Costituzione), che a sua volta viene educato a svolgere quel lavoro dai funzionari del Ministero di giustizia, i quali a loro volta sono istruiti dal governo e dai governanti…un popolo di educatori? Bah!

[daje cane che ce la fai a scappa’]

…ma i governanti…chi li educa???? 

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“la sua anima troppo stanca dalle sbarre via è volata … LIBERA FINALMENTE”

Il 17 gennaio scorso un ragazzo si è suicidato nel carcere di Parma.

Uno dei tanti. Uno dei 60 suicidi e degli oltre 200 morti l’anno in carcere.

Una morte che ormai non trova nemmeno due righe in cronaca nei giornali locali.

Una morte che ci lascia pressocché indifferenti… “si è tolto la vita un disperato”, “non ce l’ha fatta a reggere la galera”, “una vita sbagliata”… sono questi i commenti più diffusi.

Nessuno e nessuna si chiede se questi morti non siano le vittime della guerra di classe sempre più aspra sotto la feroce offensiva capitalista, che solo in due giorni ci ha offerto oltre duecento assassinati nelle miniere turche che il liberista Erdogan ha consapevolmente assassinato privatizzando le miniere e altrettante donne uomini e bambini assassinati nel mare dalla guerra all’immigrazione condotta dagli stati e dai governi europei…

Ciao Giampy (Lupin)… te ne sei andato, come tanti, troppi, senza chiedere permesso a nessuno. Senza compilare la consueta “domandina”.

In carcere solo due cose puoi fare senza dover compilare la “domandina”: l’evasione o il suicidio. Avremmo preferito che tu avessi scelto l’evasione, ma rispettiamo la tua scelta.

Il nostro impegno, per te e per la tua compagna, per tuo figlio e per tutte e tutti quelli sottoposti alla barbarie della repressione è continuare la lotta per abolire la galera e il sistema che la produce.

Buona liberazione!

 

Comp Suicida-2

comp Suicida-B

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Terrorizzare e reprimere. Il terrorismo come strumento repressivo in perenne estensione (seconda parte)

due pesi due misureEcco la seconda parte dell’intervento che Prison Break Project pubblica sul web sulla storia del concetto di terrorismo che viene, proprio in questi giorni, utilizzato a fini repressivi contro quattro compagni e compagne NoTav, incarcerati in regime di alta sorveglianza dallo scorso 8 dicembre. Il testo sarà diviso in tre spezzoni più brevi per agevolarne la lettura e per accompagnare simbolicamente le scadenze di questo mese di mobilitazione per la liberazione di compagni e compagne e contro la criminalizzazione della lotta notav. È il nostro modo di offrire un piccolo, e speriamo utile, segno tangibile di solidarietà alle lotte contro le dinamiche repressive.

12 maggio 2014. Terrorizzare e reprimere. Parte 2 di 3:

Leggi la 1° parte qui

Breve storia della definizione giuridica internazionale del terrorismo

Ricapitolando alcuni elementi esposti nella prima parte, il concetto di terrorismo, proprio perché si impernia attorno all’esperienza (collettiva e soggettiva) del terrore, possiede allo stesso tempo un nucleo semantico relativamente condiviso e ampi margini di ambiguità.

All’ambiguità congenita del termine si aggiunge la sua ambiguità “storico-politica”. Essa è dovuta tanto al carattere composito e conflittuale della società, quanto alle costanti strumentalizzazioni e ai palesi ribaltamenti di significato compiuti ad opera degli stati (che rappresentano peraltro i principali utilizzatori delle pratiche terroristiche).

Quest’ultimo è uno dei motivi per cui per lungo tempo non è esistita una definizione giuridica del terrorismo a livello internazionale. D’altronde, non sempre è stato necessario per il potere politico offrire una definizione chiara di un concetto che poteva invece essere usato secondo le convenienze del momento contro gruppi e ambiti diversissimi tra loro.

Quando una definizione giuridica internazionale si è storicamente data, essa ha acquistato spesso, per un verso, un’estensione talmente ampia da garantire comunque il risultato di poter essere piegata a colpire il nemico politico del momento e, al tempo stesso, un’inconsistenza e vaghezza tali da evitare l’effetto boomerang di far avvicinare l’azione dello stato ad un comportamento codificato come “terrorista”.

A livello internazionale il termine terrorismo appare per la prima volta in un’accezione giuridica nel 1930. In quell’anno la IIIaConferenza Internazionale per l’unificazione del diritto penale, riunitasi a Bruxelles, affronta il tema “Impiego intenzionale di tutti i mezzi in grado di far correre un pericolo pubblico (terrorismo)1.

Va rilevato che già il riferimento generico ad un “pericolo pubblico” non rispetta la peculiarità del terrorismo classicamente inteso che, va ribadito, implica la diffusione del terrore. Nella proposta finale della Conferenza, si attenua un po’ questa vaghezza con la precisazione che i crimini che creano un pericolo pubblico terroristico devono ledere la vita, la libertà o l’integrità fisica delle persone, i beni pubblici o privati.

Inoltre, si valorizza la finalità di tali atti che deve essere di tipo politico o sociale. L’elemento finalistico è in realtà quello fondamentale perché è significativamente un elemento di costruzione della fattispecie che si conserverà inalterato fino ai nostri giorni.

Nelle successive Conferenze si scontreranno e alterneranno varie proposte definitorie. Quelle più corrette sotto il profilo filologico enfatizzeranno il carattere indiscriminato della violenza e la finalità di intimidazione della popolazione2. Quelle orientate alla repressione controrivoluzionaria si concentreranno invece sulla violenza esercitata contro uomini dello stato e sulla finalità di incidere sull’assetto dei pubblici poteri3.

Dai dibattiti delle Conferenze emerge dunque una polarizzazione intorno a due principali modi di definire il terrorismo. Per semplicità terminologica, possiamo affermare che ad affrontarsi sono una “nozione classica” di terrorismo (terrorizzare la popolazione attraverso atti violenti indiscriminati in vista di un fine politico o ideologico), e una “nozione reazionaria” (ossia volta a reprimere fenomeni sociali considerati ostili agli stati, ancorando la definizione, più che al terrore sulla popolazione ed alla violenza indiscriminata, alla finalità rivoluzionaria, o comunque destabilizzante per il potere costituito, dell’atto).

Questa duplicità di concezioni si trova spesso fusa e confusa nelle definizioni giuridiche di terrorismo che verranno adottate successivamente, contribuendo così alle doppiezze e ambiguità del concetto, già segnalate nel paragrafo precedente.

Un esempio è quello della Convenzione per la prevenzione e repressione del terrorismo elaborata a Ginevra nel 1937. Secondo essa sono terroristici:

i fatti criminali diretti contro uno Stato e i cui fini o la cui natura è atta a provocare il terrore presso determinate personalità, gruppi di persone o il pubblico”.

Dal terrore generalizzato della popolazione, sotteso alla nozione primigenia di terrorismo, allo spavento di qualche personaggio c’è evidentemente un abisso, eppure in questa definizione il terrore di “determinate personalità” e quello del “pubblico” sono considerati equivalenti. Il terrorismo viene d’altronde definito come crimine “diretto contro uno stato” e non contro la popolazione. Quali siano poi le “determinate personalità” protette dalla Convenzione risulta chiaro esaminando il n. 1 dell’art. 2: capi di stato e loro congiunti, nonché pubblici funzionari.

Il terrorismo si affaccia quindi nelle carte giuridiche internazionali con connotati piuttosto diversi da quelli, mostrati in apertura del paragrafo precedente, con cui si era presentato alla ribalta della storia. Secondo la Convenzione di Ginevra il suo volto non è tanto quello del generale, del burocrate o del fanatico che decidono massacri indiscriminati, ma piuttosto quello del rivoluzionario e del regicida4.

Si potrebbe ipotizzare che questa prima manipolazione di significato contribuisca ad aprire la strada a molti altri dirottamenti semantici della nozione di terrorismo sul piano giuridico.

È significativo peraltro che questi primi tentativi di definizione internazionale del terrorismo avvengano negli anni ‘30, ossia a ridosso dell’esperienza storica più terrorizzante che l’Occidente abbia mai vissuto in casa propria: la seconda guerra mondiale, il nazifascismo e lo stalinismo.

Va in ogni caso rilevato che tutte le nozioni giuridiche sopra richiamate non assumeranno mai carattere vincolante. La Convenzione di Ginevra non entrerà mai in vigore, mentre le Conferenze per l’unificazione del diritto penale hanno rappresentato solo sedi di discussione per la promozione di norme giuridiche che gli stati potevano adottare in via facoltativa.

Le iniziative che verranno adottate negli anni successivi rinunceranno ad una definizione generale del fenomeno e si occuperanno solo della repressione di specifiche modalità di attuazione della violenza politica5.

La spiegazione va ricercata nella contrapposizione ideologica e politica tra blocchi nel corso del “Secolo Breve”, il quale è stato caratterizzato da istanze di liberazione nazionale, anticoloniali e antimperialiste polarizzate intorno agli opposti interessi geopolitici di Usa e Urss. Questa situazione si è tradotta in una contrapposizione anche sul piano delle concezioni sul terrorismo, impedendo così una definizione giuridica astratta e transnazionale del fenomeno.

Ad esempio, la proposta di Convenzione per la repressione del terrorismo presentata nel 1972 dagli Stati Uniti alle Nazioni Unite, all’indomani dell’attentato di un gruppo palestinese alle olimpiadi di Monaco, non venne approvata a causa dell’opposizione da parte degli Stati Arabi, di numerosi Paesi Afro-asiatici e dell’Europa Orientale che temevano un utilizzo strumentale di tale convenzione contro la causa palestinese6.

Dopo l’ampio dibattito che seguì quella proposta, nello stesso anno l’Assemblea Generale dell’ONU arrivò invece ad adottare la Risoluzione 3034 (con l’opposizione stavolta degli Stati Occidentali) la quale individuava significativamente le cause del terrorismo “nella miseria, nelle frustrazioni e nella disperazione, che inducono certi individui o gruppi di essi a sacrificare vite umane per tentare di apportare mutamenti radicali”. La stessa Risoluzione condannava poi gli atti di terrorismo con cui i regimi coloniali privano i popoli del loro diritto di autodeterminazione e della loro indipendenza.

L’impossibilità di arrivare in sede di Nazioni Unite ad un accordo sulla materia spinse così i governi occidentali a trovare accordi macro-regionali. Vedremo quindi di seguito le più significative iniziative intraprese al livello europeo.

Nell’ambito del Consiglio d’Europa viene conclusa nel 1977 la Convenzione di Strasburgo contro il terrorismo che verrà ratificata dall’Italia nel 1985. Essa lascia programmaticamente e significativamente fuori dal suo ambito di intervento il fenomeno del terrorismo di stato, occupandosi esclusivamente del “terrorismo politico” che destava una “crescente inquietudine7.

La sua funzione principale è quella di consentire l’estradizione per un elenco di atti cui viene negato il carattere politico: dirottamenti aerei, attentati contro uomini di stato e diplomatici, sequestri di persona, azioni commesse con uso di bombe e armi da fuoco.

Anche questa convenzione rifiuta dunque una definizione generale che si colleghi all’elemento del terrore sulla popolazione, ripiegando su un’elencazione di atti qualificati di imperio come terroristici soprattutto quando attaccano, più che la popolazione in senso allargato e indiscriminato, le strutture o le persone dello stato.

Una definizione generale giunge invece con la risoluzione del parlamento europeo del 30 gennaio 1997, quindi in un contesto geopolitico internazionale decisamente mutato. Gli apostoli del capitalismo si sentono autorizzati dal crollo dell’Unione sovietica a teorizzare la fine delle ideologie non capitalistiche e il conseguente esaurirsi della possibilità e legittimità di qualsivoglia prospettiva rivoluzionaria.

La risoluzione recita:

costituisce atto di terrorismo ogni delitto commesso da singoli individui o gruppi attraverso la violenza o la minaccia della stessa e rivolto contro un paese, le sue istituzioni, la sua popolazione in generale o contro specifici individui, il quale, motivato da aspirazioni separatistiche, da concezioni ideologiche estremiste o dal fanatismo, o ispirato a moventi irrazionali e soggettivi, mira a sottomettere i poteri pubblici, alcuni individui o gruppi sociali o, più in generale, l’opinione pubblica ad un clima di terrore”.

Ritornano qui alcuni degli aspetti più “reazionari” fra quelli emersi nelle definizioni precedentemente esaminate, che si rinvengono, ancora una volta, mescolati e confusi con gli elementi “classici” della nozione di terrorismo: è terrorismo sia la violenza o la minaccia che si rivolge contro la “popolazione in generale,” sia quella contro “specifici individui” o contro astrazioni pure come un “paese” o “le sue istituzioni”.

Quanti comportamenti individuali e mobilitazioni di piazza potrebbero astrattamente rientrare nella categoria della violenza contro un paese o un’istituzione? A fronte di uno spettro così ampio di possibili condotte, non vale ad attenuare tale vaghezza la finalità dell’atto: basta voler terrorizzare non solo un’eterea “opinione pubblica”, ma anche alcuni non meglio precisati “individui o gruppi”. In ultima analisi la tranquillità tutelata è quella dei “poteri pubblici”.

Nell’indeterminatezza di quali atti concreti siano terroristici è il movente ideologico che diventa fondamentale. Non è un caso che l’elenco delle “motivazioni terroristiche” segua un ordine crescente di psicologizzazione: “aspirazioni separatistiche”, “concezioni ideologiche estremiste”, “fanatismo”, “moventi irrazionali e soggettivi”.

Il terrorismo di stato, segnatamente quello degli stati europei, non potrà evidentemente mai rientrare nella definizione. I Paesi occidentali non diffondono terrore e distruzione per motivi così abietti e se talvolta si bombarda qua e là lo si fa per strategie politico-economiche giuste e razionali o per “esportare la democrazia”.

Un altro passaggio interessante avviene con la raccomandazione n. 1426 del settembre 1999 la quale ammonisce di considerare atti di terrorismo non solo quelli diretti contro le persone ma anche quelli diretti contro le cose. Secondo quest’impostazione anche la pratica del sabotaggio rientrerebbe nella nozione.

Infine, dopo l’attentato alle Torri Gemelle dell’11 settembre 2001 l’Unione Europea avverte l’esigenza di elaborare una disciplina sul terrorismo che imponga maggiori obblighi agli Stati membri. Viene così adottata la decisione quadro 2002/475/GAI (Consiglio “Giustizia e Affari Interni” dell’UE) secondo la quale sono terroristici quegli atti intenzionali

(…) definiti reati in base al diritto nazionale, che, per la loro natura o contesto, possono arrecare grave danno ad un paese o a un’organizzazione internazionale, quando sono commessi al fine di intimidire gravemente la popolazione o costringere indebitamente i poteri pubblici o un’organizzazione internazionale a compiere o astenersi dal compiere un qualsiasi atto, o destabilizzare gravemente o distruggere le strutture politiche fondamentali, costituzionali, economiche o sociali di un paese o di un’organizzazione internazionale”.

Anche questa definizione si orienta verso la sostanziale tutela dei pubblici poteri. Per la prima volta però essi sono tutelati non solo da un loro potenziale rovesciamento rivoluzionario, ma addirittura da possibili influenze temporanee e puntuali su questioni specifiche.

Nell’ultima parte del nostro lavoro vedremo come questa impostazione verrà trasposta anche nel contesto italiano e di quali nefaste conseguenze a danno dei movimenti essa sia gravida.

Qui ci limitiamo solo a notare che questa nozione, in particolare nella parte in cui ravvisa una delle possibili finalità del terrorismo nel costringere un governo o un’organizzazione internazionale a compiere o astenersi dal compiere un atto, è stata trasposta anche nel Progetto di Convenzione Globale contro il Terrorismo Internazionale8.Essa quindi rischia di diventare presto una definizione valida a livello mondiale e non solo europeo.

Tutte le definizioni viste finora sono state deliberatamente messe a punto per la repressione del solo terrorismo individuale e di gruppo. E il terrorismo di stato? Dove è finita quella che nel primo paragrafo abbiamo visto essere la prima e più temibile forma di terrorismo?

L’unica traccia di una definizione giuridica di terrorismo nel cui ambito di applicazione potrebbero rientrare anche pratiche statali, riguarda l’uso del terrore in tempo di guerra. Tuttavia, va anticipato che si tratta di una nozione che vale più ad escludere che a riconoscere la funzione terroristica degli stati nei conflitti armati.

Come abbiamo visto nella prima parte del nostro lavoro, la guerra, soprattutto quella moderna, si basa sistematicamente sul terrore che si riesce a imporre sulla popolazione nemica. Eppure il diritto internazionale9 vieta soltanto “gli atti di violenza o le minacce di violenza il cui fine principale sia di diffondere il terrore tra la popolazione civile”.

Secondo il diritto internazionale non sono dunque considerati terroristici gli atti che diffondono il terrore nella popolazione se tale stato di terrore fosse stato previsto e voluto come “effetto collaterale”, ma non “principale”, dell’azione militare10.

Il divieto di terrorismo nei conflitti armati costituisce quindi un’arma spuntata, anche perché nel diritto internazionale non c’è giurisdizione né autorità super partes che riesca ad imporre alcunchè agli stati più potenti, come è evidente ad ogni sorgere di crisi internazionale in cui questi ultimi siano protagonisti.

Al di fuori di quella appena esaminata non esiste peraltro altra ipotesi di definizione giuridica internazionale del terrorismo di stato. Le uniche condanne del terrorismo di stato a livello internazionale si sono avute da parte dell’Assemblea delle Nazioni Unite, nell’ambito dunque di pronunce dal significato prevalentemente politico e non giuridico. È questo il caso della Risoluzione 3034 del 1972, sopra richiamata, o della risoluzione 34/159 del 1984 riportata da Todeschini, op. cit., p. 18.

Si può concludere questa disamina storica affermando che il diritto internazionale, svalutando progressivamente l’elemento del terrore, ha oggi due pesi e due misure per il terrorismo non statale e per quello statale. Nel primo caso si può essere considerati terroristi persino a prescindere dall’elemento del terrore, poiché si valorizza la finalità di destabilizzazione del sistema politico statale o di contrasto di una sua specifica decisione. Nel secondo caso, il terrore ingenerato manu militari nella popolazione non basta da solo a qualificare come terrorista uno stato, perché bisogna pure dimostrare che tale stato di terrore fosse il movente “principale” dell’azione militare.

Sul piano giuridico internazionale c’è voluto meno di un secolo breve per affermare un notevole ribaltamento semantico del concetto di terrorismo.

A dispetto dell’origine del termine, ancora oggi pietrificata nella stessa radice della parola (terror-ismo), secondo le fonti giuridiche internazionali e nazionali questo concetto oggi ha poco a che vedere con l’imposizione del terrore sulla popolazione.

Nella sua versione giuridica il terrorismo sembra piuttosto riguardare il terrore che gli stati hanno delle popolazioni.

Ma come dice la frase di Jefferson riportata in epigrafe (della prima parte), semplice ma efficace se se ne coglie il significato al netto di ogni populismo, “quando il governo ha paura della gente c’è libertà, quando la gente ha paura del governo c’è la tirannia”.

Perciò liberare il concetto di terrorismo da ogni manipolazione e disinnescarne l’uso terrorizzante che ne fa il potere riguarda la libertà di tutti e tutte noi.

Nella terza parte del nostro studio avvicineremo quindi ulteriormente la lente dell’analisi al qui ed ora per avere qualche elemento di comprensione in più su come il dispositivo “terrorizzare e reprimere” si declina nell’Italia di oggi.

Prison Break Project è un progetto collettivo di ricerca e analisi con l’obiettivo di contribuire al dibattito di movimento contro la repressione. È anche il nome del blog prisonbreakproject.noblogs.org e l’autore collettivo che sta preparando da lunghi mesi un libretto di approfondimento sui dispositivi repressivi puntati contro i movimenti sociali. La pubblicazione cartacea autoprodotta è prevista, si spera, per quest’estate.

Chi siamo

1G. PISAPIA, “Terrorismo: delitto politico o delitto comune?, in Giustizia Penale, pp. 266 e ss.

2È il caso ad esempio della IVa Conferenza per l’unificazione del diritto penale del 1931 che approverà questa formulazione, riportata nell’articolo già citato di Pisapia: “Chiunque, allo scopo di terrorizzare la popolazione, avrà fatto uso contro le persone e i beni di bombe, mine, macchine o prodotti esplosivi o incendiari, armi da fuoco o altri ordigni mortali o distruttivi, o avrà provocato o tentato di provocare un’epidemia, un epizoozia o altra calamità, interrotto o tentato di interrompere un servizio pubblico o di utilità pubblica, sarà punito…”.

3Secondo l’art. 1 del testo votato dalla VIa Conferenza del 1935 sono da considerare terroristici gli atti diretti contro la vita, l’integrità fisica, la salute e la libertà di un capo di Stato, così come dei principi ereditari, dei membri di un governo, di persone che hanno l’immunità diplomatica, di membri del corpo costituzionale, legislativo o giudiziario se l’autore ha creato “un pericolo pubblico o uno stato di terrore, in grado di determinare sia un cambiamento che un impedimento nel funzionamento dei pubblici poteri, sia turbamento nelle relazioni internazionali”.

4 Secondo questa concezione, a rigore, anche certi segmenti del movimento risorgimentale italiano sarebbero da definire terroristi. Infatti, alcuni gruppi e personaggi aderenti tanto alla Carboneria quanto alle successive correnti del “Risorgimento italiano” utilizzarono metodi di azione armata di tipo guerrigliero ed attentati miranti all’eliminazione fisica di figure di rilevo degli apparati statali avversi al progetto liberal-patriottico. L’esempio più noto ed emblematico a tal proposito è rappresentato dal fallito attentato di Felice Orsini a Napoleone III, il quale, realizzato mediante il lancio di bombe sulla carrozza del sovrano, ebbe l’esito di una strage fra la folla. Si tratta in questo caso di un fatto che rientrerebbe a pieno titolo anche nella formula del terrorismo come “violenza indiscriminata contro la popolazione”. Un PM italiano dei nostri giorni non faticherebbe a rintracciare gli indici della modalità terroristica nelle seguenti parole scritte da Orsini in carcere: “Sino a che l’Italia non sarà indipendente, la tranquillità dell’Europa e quella Vostra non saranno che una chimera. Vostra Maestà non respinga il voto supremo d’un patriota sulla via del patibolo: liberi la mia patria e le benedizioni di 25 milioni di cittadini la seguiranno dovunque e per sempre”.

5Si tratta di convenzioni settoriali, come quelle sul dirottamento di aeromobili (convenzioni di Tokio del 1963, dell’Aia del 1970 e di Montrèal del 1973), quelle contro il sequestro di agenti diplomatici (convenzione di Washington del 1971 e quella di New York del 1973), e la convenzione contro il dirottamento di navi ratificata a Roma nel 1988.

6M.A. Di Lazzaro, “Reati di terrorismo internazionale. Prospettive di repressione”, in Diritto & Diritti, luglio 2011, p. 17, reperibile a questo indirizzo.

7M.A. Di Lazzaro, op.cit., p. 32.

8 Riporta la definizione completa V. Todeschini, “Ripensare il terrorismo nel diritto internazionale”, in Jura Gentium, Vol. X, n. 1, anno 2013, p. 12, reperibile anche qui.

9 Secondo i giuristi, è questa una regola di diritto internazionale consuetudinario codificata, nei termini testuali sopra riportati, all’art. 51 (2) del Primo Protocollo Aggiuntivo del 1977 alle Convenzioni di Ginevra del 12 agosto 1949 relative alla Protezione delle Vittime dei Conflitti Armati Internazionali e all’art. 13 (2) del Secondo Protocollo Aggiuntivo del 1977, anch’esso aggiunto alle convenzioni di Ginevra ma relativo alla Protezione delle Vittime dei Conflitti Armati Non Internazionali.

10 Contribuisce a fugare ogni dubbio sull’effettiva portata della disposizione il commento della Croce Rossa Internazionale: “il divieto riguarda gli atti miranti alla diffusione di uno stato di terrore. Non vi è dubbio che qualsiasi atto di violenza compiuto durante un conflitto armato abbia quasi sempre l’effetto di provocare un certo grado di terrore nella popolazione, talvolta anche nelle forze armate. Spesso accade che gli attacchi siano compiuti in maniera assolutamente brutale proprio al fine di intimorire le forze avversarie e costringerle alla resa. La presente disposizione non ha a oggetto questa tipologia di terrore: essa ha l’obiettivo di vietare gli atti di violenza il cui scopo principale sia di diffondere il terrore fra la popolazione civile, i quali non apportino alcun vantaggio sostanziale di carattere militare” (International Committee of the Red Cross, Commentary on the Additional Protocols of 8 June 1977 to the Geneva Conventions of 12 August 1949, Geneva, ICRC-Martinus Nijhoff Publishers, 1987, p. 1375).

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9 maggio 1974, Carcere di Alessandria: strage di detenuti e ostaggi

Quaranta anni fa iniziava la svolta reazionaria, la controffensiva criminale del governo e dello stato per distruggere e azzerare il movimento di lotta nelle carceri

vedi il post precedente: https://contromaelstrom.com/2011/08/01/lo-stato-risponde-con-le-stragi-al-movimento-dei-detenuti-omicidi-e-affossamento-della-riforma-guidano-la-repressione-fanfani-e-moro/

Il potere decide di rispondere ancora col piombo. Il 9 maggio nel carcere di Alessandria tre detenuti sequestrano un medico, un’assistente sociale, sei insegnanti e sei agenti. Polizia e carabinieri circondano l’edificio, i detenuti chiedono di poter lasciare il carcere in un furgone. In serata il governo consente una soluzione di forza di polizia e carabinieri che porta alla morte di due ostaggi.

Il giorno dopo vi è l’assalto, diretto dal generale Carlo Alberto Dalla Chiesa, che porta all’uccisione di due detenuti e tre ostaggi. Un massacro. Dalla Chiesa non viene destituito, viene anzi nominato plenipotenziario del nuovo sistema carcerario. A lui viene affidato il compito di individuare e predisporre il circuito delle carceri speciali e di sovrintendere alla loro sicurezza. Il Procuratore della Repubblica Reviglio della Veneria commenta: «Un’azione meravigliosa, condotta magistralmente dai carabinieri ». Sette morti.

Il movimento dei detenuti vacillò, anche perché in quel ’74 si contarono altri quattro detenuti uccisi, ma non arretrò. La società civile, quella che si era scoperta riformatrice, invece arretrò lasciando mano libera ai massacratori. E arretrò, inaspettata, perfino la compagine più battagliera del movimento, Lc, che aveva fino allora offerto sponda e sostegno al movimento dei detenuti. La Commissione carceri di Lc ne chiedeva un potenziamento per far fronte alla repressione dilagante, la segreteria di Lc invece ne propose l’unificazione con la Commissione soccorso rosso per realizzare una Commissione sui problemi della giustizia. Nei fatti significava l’abbandono dell’intervento sul carcere. Le argomentazioni dei dirigenti di Lc suonarono come campane a morto: «La situazione era diventata troppo pesante, segnata dalla sfiducia disperata e dal riflusso qualunquistico dei detenuti». I leader di Lc sentenziarono che: «Il tentativo di orientare dall’esterno un processo di sensibilizzazione politica e di iniziativa collettiva dei detenuti […] non è ripetibile»

Il ripiegamento di Lc, la formazione più numerosa della sinistra rivoluzionaria, avvenne anche nei riguardi di altri settori sociali fino alla riscoperta, nel ’76, della la via elettorale. La repressione dilagò, accompagnata da una pesante stretta

delle condizioni di vita. Si tornò al regime delle celle chiuse. Il Ministero cominciò a lavorare per realizzare un circuito ristretto di supercarceri dove rinchiudere i più riottosi, definiti «di difficile controllo».

La controffensiva reazionaria, quasi un golpe, si attuò con la nascita del governo Moro del 23 novembre ’74. Governo bicolore Dc-Pri, nel quale venne estromesso il ministro Zagari che aveva offerto soluzioni aperturiste e sostituito con Oronzo Reale, quello che produrrà la famigerata «legge Reale» sull’ordine pubblico. Fu proprio quel governo Moro a guidare una decisa svolta a destra su tutti i terreni del conflitto: repressione contro le lotte operaie e di quartiere e le manifestazioni di piazza. Luigi Gui era agli Interni. Quel governo varerà il maggior numero di leggi liberticide.

Nel Parlamento, liberali, missini e destra Dc lanciarono allarmi per il «lassismo» con cui lo Stato affrontava i ribelli nelle carceri: «Non facciamo delle carceri dei soggiorni piacevoli per detenuti».

Vennero tolti dalla riforma i contenuti avanzati e venne introdotto l’art. 90 che permetteva al ministro di sospendere in tutto o in parte i contenuti della riforma qualora si ravvisassero problemi di sicurezza.

Colpi di tale durezza crearono sbandamento nel movimento dei detenuti. Per quelli politicizzati la scelta a quel punto divenne obbligata. A Napoli si riunirono nel Movimento dei proletari emarginati, a Firenze nel Collettivo George Jackson. E quelli furono i due raggruppamenti da cui si formarono i Nap. Vi furono anche le Pantere rosse, formatesi nel carcere di Perugia che si posero da subito la prospettiva combattente.

[…] I Nap iniziarono il loro intervento in un clima incandescente, la polizia sparava contro i rivoltosi e i secondini picchiavano selvaggiamente chiunque protestasse, si moltiplicava l’uso delle più dure punizioni, il letto di contenzione aveva ripreso a funzionare a pieno ritmo massacrando corpi e menti. La prima azione dei Nap: un messaggio diffuso con altoparlanti: «Compagni detenuti il volantino qui allegato è la trascrizione del testo megafonato la notte del primo ottobre 1974 davanti ai carceri di Milano, Roma e Napoli e seguita da un’esplosione che aveva lo scopo di distruggere le apparecchiature trasmittenti.

[…] Compagni e compagne detenuti nel carcere, questo messaggio è rivolto a tutti voi dai Nuclei armati proletari che si sono costituiti in clandestinità all’esterno dei carceri per continuare la lotta dei detenuti contro i lager dello Stato borghese e la sua giustizia; il nostro è un appello alla ripresa delle lotte per il conseguimento degli obiettivi espressi nelle piattaforme dal ’69 in poi. Una ripresa delle lotte nei carceri che ci vede uniti, ora come dal ’69 in poi, al proletariato; contro il capitalismo violento dei padroni, contro lo Stato dei padroni e il suo governo. La risposta dello Stato borghese a cinque anni di lotta dura è stata una crescente repressione e una serie di provvedimenti fascisti tra i quali il raddoppio della carcerazione preventiva e il definitivo affossamento del progetto di riforme penali. […] Noi non abbiamo scelta: o ribellarsi e lottare o morire lentamente nelle carceri, nei ghetti, nei manicomi, dove ci costringe la società borghese, e nei modi che la sua violenza ci impone. Contro lo Stato borghese, per il suo abbattimento, per la nostra auto liberazione di classe, per il nostro contributo al processo rivoluzionario del proletariato, per il comunismo, rivolta generale nelle carceri e lotta armata dei nuclei esterni. […] I nostri obiettivi immediati sono:

a)abolizione dei manicomi giudiziari, veri lager nazisti…

b)abolizione dei riformatori minorili, luoghi di violenza originaria sul giovane proletario…

c)amnistia generale e incondizionata, salvo che per i reati di mafia e per la sbirraglia nera…

d)abolizione immediata della recidiva.

e)inchiesta da parte di una commissione non parlamentare, ma composta da compagni, avanguardie di lotta delle fabbriche e dei quartieri sulle torture, sugli abusi e sugli omicidi

f)la verità sul compagno fucilato a Firenze e sulla strage ordinata dal potere e dai suoi servi ad Alessandria…

Viva il comunismo, viva la lotta dei detenuti [ottobre 1974].

(Da: Progetto memoria. Le parole scritte. Sensibili alle foglie, Cuneo 1994).

«I Nap adottarono un atteggiamento politico e ideologico di condivisione rivendicativa di ogni azione volta a liberare il proletariato recluso, i detenuti sociali, gli extralegali e i non garantiti, e a favorire una presa di coscienza politica. […] Questo programma fu spesso considerato con diffidenza, se non addirittura con sospetto, da altre formazioni armate più dogmatiche, anche se la linea d’ombra fra clandestinità e movimento venne superata, in diverse occasioni, da un’innegabile sintonia fra Nap e altre organizzazioni di riferimento, come per esempio le Br, da molti tacciate di dirigismo e stalinismo. Sta di fatto che i Nap incarnarono un indiscusso ruolo di avanguardia all’interno del sistema carcerario e, all’esterno, nel carcerario diffuso». [Roberto Silvi, La memoria e l’oblio, cit.]

Luca Mantini verrà ucciso il 29 ottobre 1974 durante un esproprio a una banca di piazza Alberti a Firenze insieme a un altro compagno napoletano, Giuseppe Romeo «Sergio».

Il 1974 sul piano internazionale:

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GIORNI DI LOTTA OPERAIA A TESTA ALTA!

GIORNI  DI  LOTTA  OPERAIA  A  TESTA  ALTA!

Logist-2Mercoledì 7 e giovedi 8 maggio un’altra giornata importante per i lavoratori del comparto della logistica:

*alla TNT di Roma lo sciopero del turno sera-notte e il blocco dei Tir convince i padroni a firmare le richieste dei lavoratori;

*all’IKEA di Piacenza non sono serviti né manganello ne’ menzogne per piegare la lotta dei lavoratori.

 Obiettivi conquistati alla TNT dei magazzini di Roma-Ciampino, Roma-Salone e Fiano Romano:

Pagamento al 100% di ferie, tredicesima, quattordicesima e permessi:

*calcolati e retribuiti nella misura del 100% sulle ore lavorate dal 01-05-2014; calcolati e retribuiti nella misura del 100% sulla base delle ore mensili previste dal contratto individuale dal 01-07-2014: 168 ore in caso di contratto full-time; ridotte nella corrispondente percentuale nel caso di contratto part-time;

Pagamento DEL TFR, delle paghe orarie normali/straordinarie, festive/notturne previste dal contratto nazionale (tutte le ore lavorate devono essere riportate in busta paga e retribuite con la tariffa corrispondente al livello prevista dal CCNL, comprese le eventuali maggiorazioni. Esempio: maggiorazione per straordinario diurno pari al 30%; maggiorazione per lavoro notturno pari al 25%.)

Sarà riconosciuta ai lavoratori L’INTEGRAZIONE DELL’INDENNITA’ DI MALATTIA nel modo seguente:

*dal 01/04/2014 i giorni di carenza malattia (primi tre giorni) saranno pagati al 100%;

*dal 01/04/2014 si procederà all’integrazione dell’indennità di malattia INPS (dal 4° giorno di malattia in poi) fino al raggiungimento del 100%.

RISCONTRO DELLE TIMBRATURE. Insieme al cedolino paga ogni lavoratore deve avere i dati per il raffronto delle ore e dei giorni lavorati.

Turni e carichi di lavoro uguali per tutti

Il consorzio conferma inoltre l’impegno che in tempi brevi in ogni magazzino sara’ presente un’unica cooperativa ponendo in tal modo fine alla possibilita’ di un diverso trattamento tra lavoratori appartenenti a cooperative differenti.  Obiettivo importante per tutti i lavoratori che uniti hanno sempre maggiore forza nei confronti del padrone.

Ma la lotta non è finita:

*adesso i lavoratori devono vigilare sul rispetto degli accordi strappati con la lotta.

*adesso anche i lavoratori che non hanno partecipato devono unirsi a quelli che hanno iniziato questo percorso di autorganizzazione e di lotta e con più unità e forza aprire vertenze per tutti i problemi che sono sul tappeto, e sono tanti!

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logist-4Al deposito IKEA di Piacenza vi lavorano molti operai che con le loro energie permettono a IKEA di essere quel colosso multinazionale che fa profitti d’oro. Le condizioni di lavoro e quelle salariali, come per tutto il comparto della logistica-facchinaggio sono di pesante sfruttamento ai limiti dello schiavismo.

Da qualche tempo però i lavoratori hanno deciso di smettere di subire, hanno alzato la testa, si sono organizzati nel sindacato di base, il SI.Cobas, e hanno iniziato a rivendicare migliori condizioni di lavoro e maggior dignità.

La risposta della cooperativa, con l’accordo e la complicità dell’IKEA, è stata condotta all’insegna dell’arroganza di chi pretende di avere un potere assoluto, mettendo in atto comportamenti antisindacali e licenziando in massa quei lavoratori che avevano alzato la testa.

Non è stata una novità: è da qualche mese che la cooperativa San Martino, aveva inasprito e intensificato provvedimenti disciplinari contro i soci-lavoratori più poveri e aveva preparato il terreno per poter utilizzare altri dipendenti per sostituire i lavoratori scioperanti.

Alla massiccia risposta dei lavoratori con lo sciopero e la numerosissima presenza davanti al magazzino di giovedì scorso ha fatto intervenire la polizia armata di manganello per mandar via chi protestava, ha inoltre diffuso notizie false sui “pochi facinorosi” che impedivano agli altri di lavorare.

Né le squallide menzogne, né le botte date in abbondanza (con un lavoratore portato via in ambulanza) non sono servite a demoralizzare chi lotta per la propria dignità e libertà, né a far circolare la verità. La protesta si è ampliata e moltiplicata. Da più parti sono giunti ai lavoratori attestati di solidarietà, di aiuto e di condivisione.

Oggi padron IKEA e la cooperativa San Martino sono loro a restare isolati e sulla difensiva.

La lotta dei lavoratori prosegue per raggiungere gli obiettivi irrinunciabili come l’applicazione del contratto nazionale CCNL della categoria e dei diritti sindacali. In particolare:

*ritiro di tutti i provvedimenti disciplinari;

*riconoscimento formale del SI.COBAS, delle /RSA – Rappresentanze Sindacali Aziendali -/ed un accordo sindacale sui seguenti punti:

*applicazione delle tariffe del CCNL del 1 agosto 2013. Le cooperative stanno applicando le tariffe del 26.01.2011. Nelle nostre buste paga compare una voce “anticipo futuri aumenti/AFA” erogato in base al raggiungimento di un indice di produttività. Quei soldi non devono essere legati ad indici di produttività, al pari dei lavoratori IKEA che hanno il nostro stesso CCNL (contratto nazionale). _Si deve porre fine al dumping contrattuale nel Deposito Ikea._ A titolo esemplificativo la paga base di un 5° livello è attualmente di 1385.91 mensile e di 8,2494 oraria, mentre le cooperative continuano ad applicare 1355.15 mensile e 8,06637 oraria.

*Istituti contrattuali di 13^, 14^ , TFR, FERIE, PERMESSI, ROL/EX-FESTIVITA’ non devono essere calcolati sulla base delle ore lavorate ma sulla base delle 168 ore mensili previste dal Contratto nazionale che specifica che per i mesi in cui il lavoratore lavora frazioni di mese superiori a 15 giorni gli istituti devono essere conferiti al 100%

*La copertura integrale di malattia ed infortunio, senza nessuna deroga a pretestuosi cavilli, al pari dei nostri colleghi assunti da IKEA. Le cooperative non possono parlare di mutualità quando lasciano il socio-lavoratore ammalato od infortunato senza adeguata copertura economica. Questa, per noi, è una questione di civiltà, inderogabile!

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 ISOLIAMO e BOICOTTIAMO IKEA !

 ISOLIAMO E BOICOTTIAMO TUTTI I PADRONI CHE SFRUTTANO E SI ARRICCHISCONO SULLA PELLE DI CHI LAVORA E FATICA

 Solidarietà e sostegno a chi lotta per cambiare la condizione di sfruttamento e oppressione!

Se si vince in un punto dello scontro di classe, cresce ovunque il rapporto di forza a favore degli sfruttati!

  La vittoria di uno è la vittoria di tutti!                                                                                 Il torto fatto a uno è il torto fatto a tutti!

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