Il Decreto legge (D.L.) 22 dicembre 2011 n. 211 convertito con legge 9 del 17 febbraio 2012 prevede che, entro febbraio 2013, gli Opg siano chiusi e i circa 1.400 internati siano presi in carico dalle regioni e ospitati in strutture più piccole, le cui caratteristiche devono essere stabilite dal decreto attuativo.
Si rischia l’apertura di una deriva neo-manicomiale!
«L’ultima bozza di decreto per applicare la nuova legge (9/2012) sugli Ospedali psichiatrici giudiziari stabilisce che le strutture residenziali in cui ricoverare gli attuali internati negli Opg potranno essere realizzate e gestite dalle Aziende sanitarie, tramite i dipartimenti di salute mentale (Dsm), o dal privato sociale e imprenditoriale. Si rischia addirittura il business….
è inquietante l’idea che potrebbero essere soggetti privati a realizzare e gestire strutture detentive». E’ la denuncia del Comitato “Stop Opg” (costituito da una trentina di organizzazioni tra le quali Antigone, Cnca, Gruppo Abele, Cgil nazionale, Fondazione Zancan, Psichiatria democratica, Cittadinanzattiva, Auser, Arci, Forum droghe)
Per il Comitato si tratta di «un disastro, uno stravolgimento di quello che doveva essere il processo di superamento degli Opg».
Secondo “Stop Opg” la prospettiva è la seguente: «Finché non cambierà finalmente la legge sull’imputabilità del “folle reo” e sulla “pericolosità sociale”, senza una vera presa in carico dei Dipartimenti di Salute Mentale per offrire percorsi individuali di assistenza …gli internati saranno inevitabilmente trasferiti nelle nuove strutture manicomiali (ora perfino private), dove la magistratura continuerà a disporre l’esecuzione della misura di sicurezza».
Dario Stefano dell’Aquila (Antigone Campania) «…i problemi che sembravano risolti si riaprono tutti. Perché il rischio che dalla chiusura degli Opg nascano, per gemmazione, piccoli manicomi residenziali è molto alto. Prima di tutto perché la norma non ha inciso sul meccanismo delle misure di sicurezza….. il superamento di un Opg passa per il superamento dei dispositivi psichiatrici e giuridici che determinano un internamento privo di qualsiasi termine e al di fuori di ogni garanzia. È ancora possibile, in questa fase, ragionare per cogliere fino in fondo la grande opportunità che il termine della chiusura oggi ci offre».
«La soluzione finale si potrà avere solo con una modifica del codice penale – spiega Ignazio Marino, presidente della Commissione d’inchiesta del Senato sul Ssn,… »
Anche per Sergio Moccia, docente di Diritto penale dell’università Federico II di Napoli, è necessario «…cambiare il codice penale (c.p.), ma purtroppo non c’è alcuna volontà politica di farlo realmente. Ma bisogna intervenire, anche perché il ricorso agli Opg sta diventando sempre più frequente, anche per semplici casi di disagio mentale».
Per Stefano Rotelli, psichiatra basagliano, « …la norma dello svuota-carceri è sbagliata e pericolosa e il rischio è che vengano inviate nelle nuove strutture che saranno realizzate persone prive di requisiti, che si finisca per costruire tanti mini-opg».
Nel Codice penale sono contenute le misure di sicurezza e la pericolosità sociale
Le misure di sicurezza sono un’innovazione predisposte dal guardasigilli fascista Rocco e rappresentano la forma con la quale il codice penale del 1930 ha concretizzato la teoria del doppio binario secondo cui mentre la pena doveva assolvere alla funzione di retribuire il reo per il reato commesso, la misura di sicurezza aveva la funzione di prevenire il pericolo di un’ulteriore condotta criminale (artt. 49 e 115 c.p.).
Anche la nozione di pericolosità sociale fa ingresso nell’ordinamento giuridico italiano con lo stesso codice fascista del 1930. L’art. 203 comma 2 c.p., stabilisce che “la qualità di persona socialmente pericolosa si desume dalle circostanze indicate nell’art. 133 c.p.”. Di conseguenza l’accertamento della pericolosità deve essere compiuto attraverso l’integrale ricognizione di tutti i fattori che riguardano non solo la gravità del reato, ma anche la capacità a delinquere del reo. Si applicano anche ai soggetti non imputabili. La durata della loro applicazione è fissata dalla legge nel minimo, ma resta indeterminata nel massimo. Se la pericolosità persiste, la misura viene rinnovata in continuazione.
Gli elementi indizianti di pericolosità, rilevanti ai fini della capacità a delinquere del reo, sono, ai sensi dell’art. 133 c.p. i motivi a delinquere ed il carattere del reo; i precedenti penali e giudiziari e in genere la condotta e la vita del reo antecedenti al reato; la condotta contemporanea o susseguente al reato; le condizioni di vita individuale, familiare e sociale del reo.
Avevano dunque ragione i detenuti che nelle rivolte degli anni Settanta chiedevano l’abolizione del codice penale fascista. Eppure a distanza di quasi 70 anni è ancora in vigore, apprezzato da tutti i partiti parlamentari. (vedi i post a, b, c :
Nell’Opg di Aversa vi sono reclusi 77 persone che hanno la residenza nella regione Lazio, verranno dunque inseriti nelle “strutture” di mini Opg predisposte in questa regione.
Intanto nelle carceri di questo paese, dove sono ammassati 66.695 (di cui 2.863 donne), a fronte di una capienza regolamentare di 45.743 posti, circa 3.500 – 4.000 di questi sono soggetti ad una sorta di contenimento chimico nelle carceri italiane, a causa del massiccio uso di psico-farmaci (è una denuncia del sindacato Osapp della polizia penitenziaria). Nei reparti sovraffollati si fa grande uso di psicofarmaci: si consumano ettolitri di valium, si somministrano gli antipsicotici e gli ipnotici, gli antidepressivi e gli oppiacei (subtex), le benzodiazepine e gli stabilizzatori dell’umor e tranquillanti (rivotril).