1970, critiche del movimento allo “Statuto dei lavoratori”

Oggi stringiamo i denti per difendere ciò che è rimasto dello “Statuto dei Lavoratori”.   Forse dobbiamo lanciare lo sguardo più lontano… PROVIAMOCI !

UNO  “STATUTO”  PER  PADRONI  E  SINDACATI

Comitato di difesa e di lotta contro la repressione(Milano, Via Motta, 17)

Quaderni Piacentini, n. 42, novembre 1970 pagine 75-82

Vogliamo affrontare il tema “Eguaglianza dei cittadini e la giustizia” partendo dallo “Statuto dei lavoratori” divenuto legge il 20 maggio 1970. Questa legge dovrebbe avere proprio lo scopo di attuare, in favore dei lavoratori, il principio costituzionale di eguaglianza, e ha previsto anche forme speciali d’intervento del Magistrato. 

Dal risultato si può vedere chiaramente che cosa significa, nella nostra attuale società, il principio di eguaglianza, e quale è il ruolo del legislatore e della Magistratura per la sua attuazione.

Premessa dello Statuto è una situazione di fatto, denunciata in numerose indagini, studi e convegni, e nei 16 volumi dell’inchiesta parlamentare sulle condizioni dei lavoratori in Italia, pubblicata nel 1959: all’interno delle fabbriche, dei luoghi di lavoro, i diritti costituzionali di libertà non sono operanti; anzi, è documentata una dura realtà, fatta di diffusa illegalità, di arbitrio e di ricatto ai danni dei lavoratori. La Costituzione, fu detto, s’è arrestata ai cancelli delle fabbriche.

La proposta di intervenire con una legge, per garantire anche ai lavoratori, in modo organico e solenne, l’effettivo esercizio dei diritti di libertà, risale al 1952, quando Di Vittorio la formulò al III Congresso della CGIL a Napoli. Da allora la proposta fu ripresa da molte parti; i governi di centro-sinistra si impegnarono a fare uno “Statuto dei lavoratori” fin dal 1963. La legge 20 maggio 1970 n. 300 viene presentata come il coronamento di questa lunga battaglia.

Ma come stanno veramente le cose?

Le promesse, in realtà, sono state capovolte: la legge va in senso contrario alla Costituzione; è sistematica negazione del principio di eguaglianza e restrizione dei diritti fondamentali di libertà dei lavoratori.

Fermiamoci brevemente sugli aspetti principali.

Le violazioni della Costituzione sono un lungo elenco, che si apre con l’art. 1. Il diritto di libertà di manifestazione del pensiero, garantito dall’art.21 della Costituzione, viene concesso dopo 22 anni anche ai lavoratori. Secondo la Costituzione, questo è un diritto assoluto che spetta a tutti per intero e con ogni mezzo; e invece lo Statuto lo concede ai lavoratori solo “nel rispetto dei principi della Costituzione e delle norme della presente legge”. Non è più, insomma, un diritto assoluto di libertà prevalente anche su altri principi e istanze accolte dalla Costituzione; e il contenuto è gravemente limitato perché le “norme della presente legge” escludendo ogni materia che non sia “sindacale e del lavoro” (niente politica, per intenderci) e per di più riservano i principali mezzi di comunicazione e diffusione del pensiero (affissione di testi e comunicati, iniziativa di riunioni o referendum) alle sole “rappresentanze sindacali aziendali”. Se poi il datore di lavoro impedisse anche l’esercizio di questa libertà, così ridotta ai minimi termini, stia pure tranquillo: l’art. 38 della legge, che prevede le sanzioni penali, non si occupa di queste cose.

Gli art. 2, 3, 4 vietano alcune pratiche considerate, per opinione generale, lesive della libertà personale e della dignità dei lavoratori: i controlli a mezzo di personale di vigilanza, guardie giurate e apparecchiature audiovisive a distanza, adottati molto spesso solo per scopi di spionaggio interno e intimidazione. Ma accanto ai divieti lo Statuto prevede eccezioni talmente larghe, che quelle pratiche risultano, in realtà, rafforzate e stimolate dal riconoscimento legislativo. Le “guardie giurate”, per esempio, sono ammesse “per scopi di tutela del patrimonio aziendale”; gli impianti audiovisivi di controllo a distanza per “esigenze organizzative e produttive” ovvero per la sicurezza del lavoro; ci vuole, è vero, il beneplacito delle rappresentanze sindacali aziendali o della commissione interna, ma se queste dicono di no, provvede l’Ispettorato del lavoro. E chi vuole continui pure a pensare che i diritti di libertà sono inviolabili e non contrattabili; e che non possono, comunque, farsi dipendere da una impossibile indagine sugli scopi di chi li viola.

Al datore di lavoro si concede poi (art. 5) un potere generale di sottoporre il lavoratore a controlli medici, sia pure per il tramite di enti o istituti pubblici; e addirittura si riconosce (art. 6) la legittimità delle ignobili perquisizioni personali all’uscita dei luoghi di lavoro, col limite vaghissimo della “finalità di tutela del patrimonio aziendale”. Ai lavoratori l’art. 2 e l’art. 13 della Costituzione, che ammette la perquisizione personale solo per atto motivato dall’Autorità Giudiziaria, non si applicano: prevale il “patrimonio aziendale”.

Lo Statuto, poi, non si applica ai lavoratori dipendenti da enti pubblici non economici: le norme sui licenziamenti, sull’attività sindacale, sul diritto di riunione, non si applicano ai lavoratori che prestino la loro opera in uffici o sedi e reparti autonomi con meno di 16 dipendenti o in aziende agricole con meno di 6 dipendenti: singolare concezione del diritto di eguaglianza.

Veniamo alle norme sull’attività sindacale e sui poteri del sindacato (art. 19 e segg.), forse la parte più grave dell’intera legge. Si prevede la costituzione di rappresentanze sindacali aziendali, esclusivamente nell’ambito delle maggiori organizzazioni sindacali; a questi organismi è riservato il monopolio dell’esercizio di attività e diritti fondamentali all’interno dei luoghi di lavoro. Le r.s.a. indicono le riunioni e il referendum, usufruiscono del diritto di affiggere testi e comunicati, possono ottenere l’uso di un locale all’interno delle maggiori aziende; ai loro dirigenti è data una speciale tutela contro i licenziamenti illegittimi e il diritto a permessi. Solo le maggiori organizzazioni sindacali possono intervenire dall’esterno, a mezzo dei propri dirigenti, alle assemblee di fabbrica, e possono chiedere al Pretore la cessazione della condotta antisindacale del datore di lavoro; possono svolgere attività in materia di tutela, assistenza e collocamento.

Accanto a questa serie di norme indirizzate ai maggiori sindacati, per le generalità dei lavoratori non c’è che un generico riconoscimento del diritto di costituire associazioni sindacali e svolgere attività sindacale (art.14). Non è una gran conquista, dal momento che questo diritto sta già scritto in forma ben più ampia e solenne, negli art. 17, 18, 21 e 39 della Costituzione; e poi come si potrà esercitarlo se tutti i mezzi per svolgere quell’attività sono riservati alle maggiori organizzazioni sindacali?

Certo, anche i diritti di questi sindacati sono sottoposti a limiti gravi e incostituzionali di contenuto (la materia sindacale e del lavoro) e di altro genere ( per esempio l’assemblea è subordinata a una particolare procedura, con obblighi di preavviso e di ordine del giorno). Ma ugualmente, una legge che assegna alle maggiori centrali sindacali la titolarità, l’esercizio e la tutela della libertà che la Costituzione assicura a tutti i lavoratori, sia come singoli sia in qualsiasi loro forma organizzativa, questa legge evidentemente ripudia i principi di eguaglianza formale e sostanziale, tutti i canoni dell’art. 3 della Costituzione, e l’art. 24 che assicura a ciascun titolare di un diritto il potere di tutelarlo in giudizio.

Dove si riconosce qualche cosa alla generalità dei lavoratori, si tratta sempre o di riconoscimento di diritti che c’erano già prima, o di formulazioni così vaghe, senza tutele e con tali limiti e eccezioni, che sembra si sia fatto apposta per evitare un risultato concreto. Dove c’è qualche ristretto spazio di libertà, non viene mai intaccato il potere di arbitraria supremazie, dal quale deriva l’inuguaglianza e l’arbitrio nei luoghi di lavoro.

Prendiamo pochi esempi. Le nuove norme sui licenziamenti e sui trattamenti discriminatori sono considerate acquisizioni di grande importanza. In caso di licenziamento illegittimo, viene tolta al datore di lavoro la scappatoia dell’indennità che gli permetteva finora, in base alla legge 1966, di tener fermo il licenziamento. Ora, il Pretore deve ordinare in ogni caso la reintegrazione nel posto di lavoro. Ma guardiamo bene come stanno le cose: per i licenziamenti inefficaci o nulli ( determinanti da ragioni di credo politico o fede religiosa, dall’appartenenza a un sindacato o dalla partecipazione ad attività sindacali) lo Stato non concede nulla più della legge del 1966; per i licenziamenti illegittimi (cioè senza giusta causa o giustificato motivo), solo se il licenziato è dirigente della rappresentanza sindacale aziendale può chiedere anche in corso di causa la reintegrazione nel posto di lavoro (purché l’istanza sia firmata congiuntamente anche dal sindacato): tutti gli altri lavoratori devono attendere la sentenza di primo grado, cioè molto tempo, ed è facile prevedere che nella maggior parte dei casi saranno costretti a cercare un altro lavoro rinunciando alla tutela in forma specifica. Tuttavia è innegabile che c’è ora qualche maggiore ostacolo ai licenziamenti individuali; ma può il lavoratore sentirsi garantita la stabilità del posto e convincersi che l’art. 4 della Costituzione è diventato per lui qualche cosa di effettivo? Tutti sanno che in questo periodo storico il licenziamento individuale ha perso molta importanza per il padrone; oggi la minaccia al posto di lavoro viene dalle sospensioni unilaterali e dai licenziamenti collettivi, dalla Cassa Integrazione Guadagni, dalla chiusura delle aziende. Di tutto ciò lo statuto dei lavoratori non dice assolutamente nulla.

Contro i trasferimenti arbitrari, c’è l’art. 13; ma è sfornito di sanzione, e contiene eccezioni vaste quanti il divieto: il trasferimento è ammesso senza limiti all’interno della medesima “unità produttiva”; dunque, i famigerati “reparti-confino” continueranno a esistere legalmente. Sono anche ammessi trasferimenti ad altra unità produttiva, per ragioni tecniche organizzative e produttive: quando mai si è visto un trasferimento per rappresaglia non rivestito di motivazioni di questo genere?

Senza sanzione sono il divieto dei sindacati di comodo costituiti e finanziati dal datore di lavoro (art. 17) e il divieto di indagini sulle opinioni dei lavoratori (art. 8), indagini che sono comunque ammesse se “rilevanti ai fini della valutazione dell’attitudine professionale”.

C’è però, all’art. 28, una sanzione generale contro il datore di lavoro che impedisce o limita l’esercizio della libertà e dell’attività sindacale o il diritto di sciopero. Il, Pretore può ordinare la cessazione dell’illecito, e se il datore di lavoro non obbedisce è punito a sensi dell’art. 650 cod. pen., cioè con l’arresto fino a tre mesi oppure con l’ammenda fino a 80.000 lire (si tratta di una contravvenzione di polizia). Quale valore ha questa sanzione? Due sono le osservazioni: 1) la sanzione è lievissima, specialmente se si pensa che i comportamenti vietati dall’art. 28 possono farsi rientrare nel reato di violenza privata, punito per la generalità dei cittadini, con la reclusione fino a 4 anni; 2) il ricorso al Pretore spetta unicamente agli “organismi locali delle associazioni sindacali nazionali che vi abbiano interesse”. L’articolo. 24 della Costituzione, che dovrebbe garantire a tutti l’azione giudiziaria per tutela dei propri diritti e interessi, è ignorato; la difesa della libertà in fabbrica viene apertamente subordinata alla contingente opportunità politica delle centrali sindacali.

E, da ultimo, è interessante ricordare i silenzi dello Statuto. Silenzi sui delegati e sulle commissioni interne, che almeno hanno il pregio di essere espressione della base dei lavoratori, soggette a controllo democratico e diretto. I problemi sollevati dalle moderne tecniche produttive – ritmi di lavoro, cottimi – sono completamente ignorati. Silenzio sul diritto alla retribuzione sufficiente (art. 36 della Costituzione); sull’apprendistato; sul processo in materia di lavoro; e l’elenco potrebbe continuare.

E allora, quale giudizio diamo di questa legge; quali conclusioni teoriche e pratiche, ne dobbiamo trarre?

I partiti governativi l’hanno presentata come un’importante conquista di libertà, eguaglianza e potere dei lavoratori. Il partito comunista e i sindacati sono più cauti; ne parlano sottovoce, il loro giudizio è moderatamente positivo: una legge insufficiente, ma sempre un significativo passo in avanti; alla votazione in parlamento si sono astenuti.

Tutti questi giudizi sono interessati e ipocriti, vogliono solo coprire la realtà che è ben diversa; nello Statuto non ci sono passi avanti di qualche importanza; ci sono invece grossi passi indietro. Le libertà, a volte affermate cautamente a parole, per lo più sono negate o ridotti in limiti angusti. La Costituzione è apertamente violata. L’eguaglianza, formale e sostanziale, è negata in tutti i momenti fondamentali della legge: il privilegio delle grandi centrali sindacali; la sottrazione ai lavoratori, come individui o nelle loro libere forme associative, dei “diritti inviolabili” che la Costituzione dovrebbe assicurare a tutti; la discriminazione ai danni dei lavoratori appartenenti a determinati settori o alle minori unità produttive. La legge si muove in senso contrario all’art. 3, comma secondo della Costituzione: impone limitazioni di libertà e potere alle categorie meno favorite e con minore potere di fatto, senza incidere sul potere delle categorie privilegiate; consacra anche formalmente le diseguaglianze che prima erano solo di fatto.

Statuto dei diritti dei lavoratori è dunque un’espressione inesatta; meglio sarebbe parlare di Statuto del sindacato, o, piuttosto, di una legge di espropriazione – senza indennizzo – dei diritti di libertà dei lavoratori, in parte restituiti ai padroni, in parte trasferiti si sindacati.

Eppure, valutazioni positive vengono anche dai giuristi più politicizzati e “di sinistra” , alcuni dei quali addirittura hanno partecipato all’elaborazione del progetto di legge governativo (Gino Giugni, Giorgio Ghezzi, Giuseppe Federico Mancini, ecc. Il primo fu capo dell’Ufficio legislativo del Ministero del lavoro prima sotto Brodolini, poi sotto Donat Cattin).

Dicono costoro: smettiamo di insistere sulla tutela “costituzionale” dei diritti individuali di libertà: è impostazione superata, astratta, ferma alle sovrastrutture, una linea perdente perché tutti sappiamo che, per tutelare effettivamente la libertà, leggi e tribunali servono poco. Ci vuole maggior potere; per dare maggior potere ai lavoratori bisogna potenziare le loro organizzazioni, e queste si identificano con le grandi organizzazioni sindacali che hanno dimostrato di essere in grado di conservare l’egemonia dei lavoratori e che nel corso dell’autunno caldo hanno saputo sconfiggere o riassorbire le forme diverse di organizzazione e di lotta operaia, dai Comitati di base ai delegati e ai consigli di fabbrica , alla gestione assembleare delle lotte. Dunque – concludono questi giuristi di sinistra – è giusto che la legge aiuti le grosse confederazioni sindacali a radicarsi in fabbrica, e attribuisca ad essere la gestione esclusiva degli interessi dei lavoratori e tutti i privilegi necessari ad evitare nuovi fastidi che potrebbero venire dalle irrequiete frange estremiste o da disordini sorpassati di democrazia diretta.

Questa logica ingannevole dev’essere decisamente respinta, per due ragioni principali.

Prima di tutto, storicamente, quando le organizzazioni del proletariato cercano e accettano il proprio rafforzamento attraverso il riconoscimento, la disciplina e l’istituzionalizzazione all’interno dell’ordinamento giuridico dello stato capitalista, questo non porta a un avanzamento di potere e libertà dei lavoratori, ma segna l’avvio di una politica conservatrice di collaborazione di classe, di controllo e soffocamento del movimento popolare.

In secondo luogo, non bisogna travisare il significato della difesa delle libertà democratiche e anche delle libertà individuali, confondendola con una logica legalitaria, idealistica o liberale. Ovviamente, quello che conta per il proletariato è il massimo spazio di libertà reale.

I diritti di libertà vanno difesi perché attraverso di essi si rafforza il diritto fondamentale e irrinunciabile del proletariato, di tutte le classi oppresse, di scegliere e di sviluppare le forme di lotta e di organizzazione che meglio servono le proprie esigenze. Nessuno può sostituirsi al proletariato nel decidere se la lotta debba essere condotta attraverso il sindacato o i comitati di base, o altre forme ancora; solo il proletariato ha il diritto di giudicare, in ogni momento, se una determinata organizzazione sia o non sia portatrice della giusta linea di difesa dei suoi interessi.

Proprio questa è la libertà che lo Statuto dei lavoratori ha cercato di colpire negando i diritti di libertà individuale e puntando tutto sulla promozione del sindacato e sulla cristallizzazione della sua egemonia. Qui è la radice della diseguaglianza, che ispira la legge, e del severo giudizio che il proletariato ne darà; una legge contraria agli interessi dei lavoratori e restrittiva della loro libertà.

Quali ragioni hanno suggerito al legislatore queste scelte?

Lo Statuto dei lavoratori s’inquadra nella linea politica della parte più avanzata della borghesia capitalistica: la politica delle riforme, intesa come eliminazione delle zone più arretrate della vita economica e sociale, che ostacolano lo sviluppo produttivo e acuiscono le tensioni sociali. Finalità del piano di riforme sono ilo miglior funzionamento del sistema e insieme la difesa delle sue caratteristiche essenziali: l’appropriazione privata dei mezzi di produzione, il profitto, l’esistenza di classi subordinate. Presupposto necessario e parte essenziale di questo disegno è la pace sociale, l’attenuazione dello scontro di classe. Si apre dunque il dialogo con il sindacato, si cerca di farselo alleato, aiutandolo a difendersi dai movimenti di base che lo accusano di tradimento e di moderazione; gli si conferiscono nuovi poteri e responsabilità anche nella partecipazione delle scelte economiche e nell’elaborazione delle riforme. Si riparla di riconoscimento giuridico dei sindacati e insieme di leggi limitative del diritto di sciopero.

Ecco perché lo statuto dei lavoratori ha il contenuto che ha, e perché è passato proprio oggi. È la prima importante riforma, e la premessa delle successive.

Si spiega anche l’atteggiamento verso lo Statuto del Partito Comunista Italiano e dei sindacati: i quali, apertamente seguendo l’ideologia e la prassi revisionista, spingono anch’essi la politica delle riforme, sia pure con un calcolo parzialmente diverso da quello delle forze governative. Essi lottano per appropriarsi di maggior potere istituzionale all’interno del sistema; e puntando sulla contraddizione tra la necessità impellente delle riforme e l’impossibilità di farle senza spartire il posto coi partiti e coi sindacati revisionisti.

Restano fuori da questo disegno, sia le prospettive rivoluzionarie sia i valori dell’eguaglianza e delle libertà, sacrificate in nome di un certo equilibrio di potere istituzionale.

Questo semplice aspetto è chiarissimo nello Statuto dei lavoratori, e deve far riflettere quanti ancora credono nella buona volontà dei partiti e del legislatore di difendere e ampliare le libertà democratiche nel nostro paese.

E c’è ancora un altro aspetto, che fa intravedere quali prezzi politici potranno essere pagati per la politica delle riforme. Alludiamo al riaffiorare – nello Statuto dei lavoratori, nella prassi collaborazionista dei sindacati, nella loro partecipazione alla programmazione e alle riforme capitaliste – dei connotati del corporativismo monopolistico dei sindacati ufficialmente riconosciuti e disciplinati, cui si dà in esclusiva la gestione degli interessi dei lavoratori; perseguimento della conciliazione e collaborazione fra le classi, nel nome delle superiori esigenze nazionali: partecipazione diretta del sindacato alla gestione del potere all’interno dello stato capitalista.

Queste valutazioni politiche portano a capire meglio anche i problemi giuridici sollevati nello Statuto dei lavoratori.

Secondo la comune logica costituzionalistica, lo Statuto è un problema incomprensibile, a meno di pensare a un momento di aberrazione del legislatore.

Ma le difficoltà si appianano se si è disposti a ricercare il reale significato del principio di eguaglianza e delle libertà costituzionali, e a superare alcune tradizionali impostazioni.

Siamo abituati a considerare la Costituzione come il parametro, il dover essere dell’eguaglianza e della libertà; a giudicare contraddittorio il permanere dell’ordinamento di leggi incostituzionali. Continua la logorante e impotente polemica sulla mancata attuazione o sulle rinnovate violazioni della Costituzione.

Questa impostazione racchiude dei miti di natura ideologica, che bisogna una volta per tutte abbandonare. I diritti fondamentali di libertà nel nostro paese sono stati conquistati con la guerra di popolo che ha portato alla liberazione. La Costituzione li ha recepiti, ma in un quadro di compromesso dove coesistono principi contraddittori e scelte non conciliabili; e soprattutto è legge di uno stato che è espressione del dominio della classe borghese capitalistica; perciò è assurdo pensare che la Costituzione sia uno strumento capace di intaccare questo dominio, e di difendere le libertà e l’eguaglianza quando la classe dominante abbia l’interesse e la forza di apportarvi restrizioni.

La misura delle libertà democratiche non è segnata dalla Costituzione ma dalla forza della lotta popolare, che deve costantemente rinnovarsi per difenderle.

Per questa ragione, gli operai delle fabbriche, non saranno eccessivamente preoccupati per lo Statuto dei lavoratori: le libertà che questa legge vuole negare continueranno ad esistere finché saranno imposte, come prima, dalla volontà operaia; e l’eguaglianza non sarà certo concessa da nessuna legge e da nessuna Corte, ma verrà dal progresso verso l’abbattimento della diseguaglianza nella società e del dominio di una classe sull’altra.

Con ciò non vogliamo concludere che, di fronte a una legge come lo Statuto dei lavoratori, il Giudice sia assolutamente impotente, e non possa far nulla in difesa della libertà e dell’eguaglianza. Anche all’interno dell’ordinamento esistono contraddizioni, che bisogna utilizzare.

Suggeriamo due livelli di possibile intervento.

Nell’attività strettamente giurisdizionale, il giudice dovrà:

1) investire sistematicamente la Corte costituzionale delle innumerevoli questioni d’incostituzionalità sollevate da questa legge, per cancellare le illegittime restrizioni di libertà;

2) adottare una interpretazione che recuperi nella misura massima possibile i valori di libertà dichiarati nelle formule costituzionali e non recepiti nello Statuto. Per esempio: se lo Statuto dice che i lavoratori possono, nei luoghi di lavoro, manifestare il proprio pensiero in materia sindacale e del lavoro, il giudice dovrà riconoscere che uguale libertà esiste su ogni altra materia, perché lo impone direttamente l’art. 21 della Costituzione; se lo Statuto dice che le rappresentanze sindacali aziendali possono indire riunioni e assemblee e affiggere volantini, il giudice dovrà garantire uguali facoltà a tutti i lavoratori, in base all’art. 17 e 21 della Costituzione. Qualsiasi diverso canone interpretativo, logico e astratto, dovrà essere lasciato decisamente da parte; la scelta qui non è di carattere scientifico, ma è politica.

E tuttavia con mezzi di questo genere, nessuno può illudersi di garantire efficacemente gli spazi di libertà dei lavoratori, e di contrastare il disegno politico e di potere che sta dietro lo Statuto dei lavoratori ed ha l’appoggio dei sindacati e dei partiti revisionisti. L’orientamento interpretativo della Magistratura, nel suo complesso, rifletterà le posizioni arretrate e conservatrici, di classe, che rappresentano la sua tradizione storica. La Corte Costituzionale non fa eccezione: basta ricordare per tutte le sentenze che hanno inventato per le libertà di manifestazione del pensiero le limitazioni più varie, compresi l’ordine pubblico, l’ordine economico, l’organizzazione sindacale, l’iniziativa economica privata e la proprietà (sentenza n. 87 del 6 luglio 1966).

E allora che cosa possono fare i Giudici che si rendono conto di questa complessa collocazione della Magistratura e sono disposti a impegnarsi per la difesa reale delle libertà democratiche, nella direzione dell’eguaglianza, e cioè scegliendo di schierarsi con le classi sfruttate, che dell’effettivo godimento di queste libertà sono escluse?

Noi crediamo che il compito di questi giudici, all’interno del loro ruolo, sia il proseguire con la massima decisione la battaglia che alimenta, anche dentro la Magistratura, lo scontro politico; rifiutare e contribuire a distruggere i falsi miti che dominano l’ideologia e la prassi della Magistratura: le concezioni, non scientifiche e non neutrali, della neutralità del diritto e dello stato; della divisione dei poteri e dello stato di diritto; dell’imparzialità e dell’indipendenza dell’ordine giudiziario e della sua estraneità alla lotta di classe; quasi che il diritto e lo stato, di cui la Magistratura è parte organica, non fossero sovrastruttura, determinata anch’essa dai rapporti di potere e di dominio in atto nella società.

Bisogna respingere gli appelli all’unità della categoria, come quello che conclude la relazione del Prof. Paladin. Unità vorrebbe dire, oggi, compattezza della Magistratura nello svolgimento del suo ruolo storico di classe, di forza di difesa dell’ordine costruito sull’ineguaglianza. Questa unità deve essere e spezzata, nella ricerca di un’unità diversa con tutte le forze schierate a fianco delle classi sfruttate.

Certo, in questa direzione si muoverà solo una minoranza di giudici; ma ugualmente noi crediamo che sia molto importante che all’interno della Magistratura si conduca questa azione. Ci sembra il compito più avanzato che nell’attuale momento storico può essere svolto da un giudice.

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Una risposta a 1970, critiche del movimento allo “Statuto dei lavoratori”

  1. Alessandro ha detto:

    Lo statuto dei lavoratori è nato per i lavoratori ed è dei lavoratori, purtroppo vie usato dai padroni nel settore privato per licenziare con giustificato motivo e giusta causa , verso i già sfruttati e sotto pagati e ricattati lavoratori, e per quanto di cui sopra vie molto spesso usato in modo esagerato e ingiusto da parte dei Padroni nei luoghi di lavoro verso i lavoratori nel privato con Raccomandata Ricevuta di ritorno che arriva a casa della singola famiglia del Lavoratore , sopratutto i più sindacalizzati (Rispetto della costituzione della Repubblica Italiana all’articolo 36,collegati al C.C.N.L., di ogni lavoratore che si stanno sciogliendo come la neve al sole , e tutto il restante previsto di leggi in materia del lavoro, e i relativi regolamenti comunitari e direttive europee dove i Sindacati Confederali invece di tutelare gli operai e pensionati operi, hanno tutelato i padroni delle imprese dimenticando il loro vero compito aiutare solo i lavoratori), che lottano per migliorare le condizioni di lavoro e economiche del lavoro già sgretolate, alla fine non c è più una vera unione tra gli operai purtroppo, perché non ci sono più proposte unite e coerenti non si formano riunioni e unione di lotta nei luoghi di lavoro, perché vige un dittatura mascherata simile al nazifascismo dei anni 40, uscito dalla porta e rientrato dalla finestra con una bella scusa detta crisi ????.
    Ma la lotta operai e sempre comunista, e di sinistra con lotta continua,e per l’abbattimento della Borghesia Privata, Pubblica,e Religiosa, per un mondo tutto Ateo, e per la vera distribuzione della ricchezza in parti uguali per tutti.
    Termino per dire che e giusto che a un padrone Privato, pubblico, e religioso li sia dato la possibilità di esercitare un potere di legge come lo statuto dei lavoratori Legge 300/1970, perché ha i soldi fare fuori un operaio perché non sta alle sue idee di sfruttamento e sotto pagamento,con la scusa di dire che la maggioranza dei operai è già sfruttata e sotto pagata e tu operaio sindacalizzato di devi adeguare al n/s sistema di dittatura, e senza regole in nero ecc.
    La F.C.C.O. (Federazione Camioniste Camionisti Operai).

    Cordiali Saluti da a) Aderente F.C.C.O. Alessandro

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