Intorno a condanne, carcere, classi e leggi…

BerluscTanto si è scritto sulla sentenza della Cassazione che ha reso definitiva la condanna di Silvio Berlusconi! Ciascuno ha detto la sua, poi tutti hanno riportato che Berlusconi non andrà in carcere ma dovrà scegliere tra i “domiciliari” o i “servizi sociali” per l’anno di condanna residuo, giacché tre sono coperti dall’indulto del 2006.

Nessuno si è chiesto perché questo trattamento! Alcuni l’hanno attribuito alla sua età, superiore a settant’anni; nessuno è andato a vedere in base a quale legge è possibile che un condannato non entri in carcere e passi direttamente dalla condanna alla “misura alternativa”.

Eccola la legge: è la Legge Simeone – Saraceni (165/98), che all’Art. 1: Esecuzione delle pene detentive, afferma:

[…] 5. Se. la pena detentiva, anche se costituente residuo di maggiore pena, non è superiore a tre anniovveroa quattro anni  nei casi di cui agli articoli 90 e 94 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni [per reati connessi all’uso di stupefacenti], il pubblico ministero, salvo quanto previsto dai commi 7 e 9, ne sospende l’esecuzione. L’ordine di esecuzione e il decreto di sospensione sono e consegnati al condannato con l’avviso che egli, entro trenta giorni, può presentare istanza, corredata dalle indicazioni e dalla documentazione necessarie, volta ad ottenere la concessione di una delle misure alternative alla detenzione di cui agli articoli 47, 47-ter e 50, comma 1, della legge 26 luglio, 1975, n. 354, e successive modificazioni, e di cui all’articolo 94 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni, ovvero la sospensione dell’esecuzione della pena di cui all’articolo 90 dello stesso testo unico. L’avviso informa altresì che, ove non sia presentata l’istanza, l’esecuzione della pena avrà corso immediato. […]

E all’Art. 2: Affidamento in prova al servizio sociale, afferma:

1.  Il comma 3 dell’articolo 47 della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

         “3. L’affidamento in prova al servizio sociale può essere disposto senza procedere all’osservazione in istituto quando il condannato, dopo la commissione del reato, ha serbato comportamento tale da consentire il giudizio di cui al comma 2″.

2.  Il comma 4 dell’articolo 47 della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

“4. Se l’istanza di affidamento in prova al servizio sociale è proposta dopo che ha avuto inizio l’esecuzione della pena, il magistrato di sorveglianza competente in relazione al luogo dell’esecuzione, cui l’istanza deve essere rivolta, può sospendere l’esecuzione della pena e ordinare la liberazione dei condannato, quando sono offerte concrete indicazioni in ordine alla sussistenza dei presupposti per l’ammissione all’affidamento in prova e al grave pregiudizio derivante dalla protrazione dello stato di detenzione e non vi sia pericolo di fuga. La sospensione dell’esecuzione della pena opera sino alla decisione del tribunale di sorveglianza, cui il magistrato di sorveglianza trasmette immediatamente gli atti, e che decide entro quarantacinque giorni. Se l’istanza non è accolta, riprende l’esecuzione della pena, e non può essere accordata altra sospensione, quale che sia l’istanza successivamente proposta”.

Se questa legge fosse stata applicata per tutte e tutti i condannati a pene inferiori a TRE anni, avremo circa 20.000 persone in meno nelle carceri italiane. Tante e tanti sono i detenuti e le detenute nelle carceri che hanno condanne o residuo pena inferiore a tre anni. (il numero è superiore ai 20.000 perché i condannati per reati connessi all’uso di stupefacenti il limite si innalza a 4 anni).

Vi domanderete allora: perché alle altre e altri condannati non è stata applicata, né viene applicata?

Berlusc-2Bella domanda! La risposta però è semplice: 

perché la legge NON è uguale per tutti!

Checché ne dica la Costituzione e i numerosi testi dei dotti del diritto e della scienza giuridica, la legge, negli stati democratici e capitalistici, stabilisce un’uguaglianza formale dei diritti per tutti, ma, dentro questa cornice, è poi il rapporto di forza tra le classi che decide!

Dunque: la legge, il diritto e il carcere sono meccanismi interni allo scontro di classe e all’appartenenza alle classi sociali. Chiaro no?

Se non siete convinti andate a domandare alle 67.000 persone che popolano le carceri italiane a quale classe appartengono e se a loro sono state applicate correttamente le leggi esistenti.

Buona meditazione!!!

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3 risposte a Intorno a condanne, carcere, classi e leggi…

  1. gianni ha detto:

    La legalità è la solita trappola inventata dai padroni, e non per nulla i codici sono stati scritti da loro ed a loro uso e consumo. Noi siamo sempre stati per l’illegalità e per la legge del taglione..di gola. Lasciami svagellare perchè tra il caldo e LORO, ‘un ne posso più! Gianni

  2. Vittorio Antonini ha detto:

    Una documentata prova del fatto che un’applicazione integrale ed uniforme, su tutto il territorio nazionale e per tutti i detenuti, delle Leggi già da tempo in vigore, permetterebbe a decine di migliaia di detenuti di uscire subito in misura alternativa…..e ogni anno centinaia di migliaia di condannati per reati sotto i quattro e i tre anni potrebbero anch’essi scontare la pena senza passare attraverso il carcere.

  3. N. ha detto:

    sicuro che la legge non sia uguale per tutti è fatta per i padroni e per applicare il controllo sociale, non credo che ribadendo che Berlusconi non sta in galera a noi cambi molto, anzi ci rende più deboli.

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