Riformato il “sistema sanzionatorio”, un’occasione perduta!

imagesIeri l’altro, 2 aprile 2014 la Camera dei deputati ha approvato il disegno di legge Deleghe al governo in materia di pene detentive non carcerarie e di riforma del sistema sanzionatorio”, con 332 voti a favore e 104 contrari. Si ratta di 16 articoli e due deleghe al governo. Vediamo quali novità introduce:

*per i reati puniti con una pena fino a quattro anni si potrà applicare la messa alla prova, ossia una misura alternativa al carcere che preveda un percorso di lavori socialmente utili per almeno 10 giorni, il condannato dovrà prestare attività non retribuita in favore della collettività. Ma sono esclusi da questa misura i recidivi che sono circa il 70% di coloro che vengono condannati;

*arresti o detenzione “domiciliare” dovranno diventare pena principale da applicare in automatico a tutte le contravvenzioni che prevedono arresto e a tutti i delitti il cui massimo edittale è fino a 3 anni. Se invece il massimo va da 3 a 5 anni, il giudice potrà concedere oppure no i “domiciliari” tenendo conto della gravità del reato e della “capacità a delinquere” (si mette al centro la figura del condannato, il suo ambiente, il suo status sociale assai più che il fatto) ;

*detenzione oraria: la detenzione non carceraria può avere durata continuativa oppure per singoli giorni della settimana o fasce orarie. Può essere eventualmente prescritto il braccialetto elettronico. Restano invece in carcere i delinquenti abituali, professionali e per tendenza, e chi non ha un domicilio idoneo o non rispetta le prescrizioni.

*abolizione dell’istituto della “contumacia”, ossia poter processare e condannare senza la presenza dell’imputato: se l’imputato (dopo un primo tentativo di notifica) è irreperibile, il giudice sospende il processo potendo però acquisire le prove non rinviabili. Alla scadenza di un anno, e per ogni anno successivo, dispone nuove ricerche dell’imputato. Finché dura l’assenza, è comunque sospesa la prescrizione: questo obbrobrio doveva essere da tempo abilito poiché assente in gran parte dei paesi;

*depenalizzazione riguarda tutte le infrazioni attualmente punite con la sola multa o ammenda e altre specifiche fattispecie come ad esempio l’omesso versamento (se non superiore a 10.000 €) di ritenute previdenziali e assistenziali o in materia di atti e spettacoli osceni, abuso della credulità popolare, rappresentazioni teatrali o cinematografiche abusive.

*depenalizzato anche il reato di immigrazione clandestina introdotto nel 2009 quando Roberto Maroni era ministro dell’Interno; rimane la sanzione penale per il reingresso in violazione di un provvedimento di espulsione: si tratta in pratica una ratifica di un dato di fatto perché l’introduzione di questo reato aveva creato molti problemi anche giuridici e non aveva rallentato l’immigrazione;

*probation, un istituto da tempo sperimentato per i minori. Per reati puniti con reclusione fino a 4 anni o pena pecuniaria o per i quali è prevista la citazione diretta a giudizio, l’imputato può chiedere la sospensione del processo con messa alla prova. La misura consiste in lavori di pubblica utilità e comporta la prestazione di condotte riparatorie e (se possibile) risarcitorie, con l’affidamento al servizio sociale per lo svolgimento di un programma di recupero. Se l’esito è positivo, il reato si estingue. In caso di trasgressione del programma di trattamento o nuovi reati scatta la revoca e si va in carcere. Durante il periodo di prova la prescrizione è sospesa.

La depenalizzazione e i domiciliari dovranno essere regolati con apposito decreto legislativo del governo, da fare al più presto, che dovrà rimanere all’interno di ciò che prevede la delega concessa da questa legge.

CONCLUSIONI (e mie valutazioni):

aver messo le mani a una riforma del sistema sanzionatorio per fuoriuscire dalla “unicità della sanzione, ossia del carcere”, è un fatto positivo che si attendeva da oltre 60 anni, ma si è persa una occasione. Il governo e il parlamento dovevano procedere in fretta e furia per evitare la sanzione della Corte europea (che scade il 28 maggio), non si è sviluppato un dibattito nel paese che sarebbe stato molto utile per smentire stereotipi e pregiudizi che inquinano le menti di chi abita questo triste paese, sottoposti al martellamento mafioso e totalitario dei media; per rimuovere le incrostazione forcaiole che offuscano il pensiero e deprimono l’azione.

Se mettiamo in relazione queste misure con le persone reali che oggi varcano le soglie dei tribunali e del carcere, si evidenzia la inconsistenza di queste misure (ne beneficieranno 3 o 4 migliaia): la gran parte di queste persone sono costrette a praticare attività extralegale, essendo preclusa ogni altra possibilità. Queste persone i cosiddetti recidivi che diventano sempre più un settore sociale che vive e si riproduce ai margini della legalità; escluderli da questi provvedimenti equivale a non intervenire affatto! Anzi significa aver voluto intensificare i controlli su questo settore sociale, sottoponendolo a emarginazione progressiva e differenziazione dal resto della popolazione; significa produrre i ghetti

Un’ emarginazione che potrà ritorcersi contro l’ordine esistente!

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