Circa 25 anni fa, lo Stato italiano, al pari di molti altri stati, ratificò la Convenzione dell’Onu contro la tortura che prevedeva di inserire nel codice penale il reato di tortura nei confronti dei pubblici ufficiali che si siano macchiati di maltrattamenti e sevizie nei confronti di chi è in loro custodia.
I governi e i parlamenti che da allora si sono succeduti, si sono “dimenticati” di produrre questa legge. Così i torturatori della Diaz e di Bolzaneto (Genova 2001), così come gli assassini di Aldrovandi, Cucchi e di tante e tanti altri, hanno potuto evitare il carcere, perché il reato di “maltrattamenti” prevede pene assai minori e un tempo di prescrizione molto breve.
Recentemente una campagna e un appello, che ha superato le 5.500 firme, tra cui: Andrea Camilleri, Massimo Carlotto, Ascanio Celestini, Cristina Comencini, Erri De Luca, Luigi Ferrajoli, Rita Levi Montalcini, Elena Paciotti, Mauro Palma, Stefano Rodotà, Rossana Rossanda, Daniele Vicari e Vladimiro Zagrebelsky. L’appello chiedeva l’introduzione di questo reato nel Codice penale italiano (ricordiamo il Cp è ancora quello del 1931 che porta la firma di Mussolini).
La campagna ha ottenuto che il governo si sia impegnato a presentare un disegno di legge (ddl). A questo punto, le anime belle pensavano che il testo della legge italiana avrebbe ripreso pari-pari la definizione che dà l’Onu alla tortura, quella riportata all’art.1 della Convenzione dell’ONU:
” (…) qualsiasi atto mediante il quale sono intenzionalmente inflitti ad una persona dolore o sofferenze forti, fisiche o mentali al fine di segnatamente ottenere da essa o da una terza persona informazioni o confessioni, di punirla per un atto che essa o una terza persona ha commesso o è sospettata di aver commesso, di intimorirla o di far pressione su di lei o di intimidire od esercitare pressioni su una terza persona, o per qualunque altro motivo basato su una qualsiasi forma di discriminazione, qualora tale dolore o tali sofferenze siano inflitti da un funzionario pubblico o da qualsiasi altra persona che agisca a titolo ufficiale, o sotto sua istigazione, oppure con il suo consenso espresso o tacito.”
La definizione è chiara. Una chiarezza rafforzata dall’art.3 della Convenzione europea dei diritti dell’Uomo che contempla tre tipi di condotte: tortura, trattamenti o pene inumane e trattamenti o pene degradanti.
Queste precise norme permisero alla Corte Europea dei Diritti dell’Uomo, ad esempio, di sanzionare lo Stato inglese per le torture inferte ai prigionieri indipendentisti irlandesi nel 1978. Nel caso: Ireland versus United Kingdom, 18 gennaio 1978, la Corte precisa: “[La tortura] E’ senza dubbio una forma più grave di trattamento inumano che causa intense sofferenze fisiche o mentali. Sebbene il grado di intensità e la lunghezza di ogni sofferenza costituisca l’elemento base della tortura, numerosi altri fattori rilevanti devono essere presi in considerazione. Come ad esempio: la natura del maltrattamento inflitta, i mezzi e i metodi impiegati, la ripetizione e la durata di ogni trattamento, l’età, sesso e condizioni di salute della persona esposta, la possibilità che ogni trattamento possa ferire la condizione psicologica, mentale e fisica della persona che le subisce e se le ferite inflitte causano serie conseguenze nel breve o nel lungo periodo sono tutti elementi rilevanti nell’insieme per comprendere se è stata commessa una tortura.”
L’Italia è il paese dei compromessi, ecco allora che nel discutere il testo di legge, il ministro della giustizia ha proposto in Commissione due emendamenti: il primo voleva introdurre che per identificare la tortura sarebbe stato necessario che le sofferenze debbano essere cagionate a una persona “privata della libertà personale e non in grado di ricevere aiuto”. L’altro emendamento riguardava le sofferenze inflitte, che devono essere fisiche e psichiche contemporaneamente, ossia violenze psicofisiche. Si capiva da che parti arrivavano le pressioni al governo (forze dell’ordine), ma qui si rasenta il ridicolo, con questi emendamenti non era possibile individuare i casi di tortura. Dopo dura battaglia, non sono state accolte e il testo il 12 settembre scorso è stato riportato a un livello meno vergognoso e approvato, per evitare che tutto il mondo sghignazzasse sulle istituzioni di questo misero paese.
Ora la parola andrà al parlamento. Immaginiamo cosa succederà durante la discussione! Vedremo le divise in aula?
Anche l’associazione Antigone, tra le promotrici di questo ddl, protesta che “il testo è parzialmente diverso da quello auspicato: avremmo, infatti, preferito una totale aderenza alla definizione Onu ma è comunque importante che l’Italia criminalizzi la tortura e i torturatori.”.
Una riflessione si impone e va detta con chiarezza: non si può pensare che l’attività repressiva delle forze dello Stato possa essere attenuata dalle leggi. È l’aumento del rapporto di forza di chi solitamente subisce la repressione a renderla meno devastante, non certo una legge. Inoltre, sono convinto, che un paese che aumenta via via il numero delle leggi, per sanzionare questo o quel comportamento, non esprime una grande civiltà.
Va però anche riconosciuto che, sul piano della formazione delle leggi, queste istituzioni fanno di tutto per raggiungere l’oscar dello squallore.
Infine un appello a chi firma gli appelli: cercate di seguire l’obiettivo per il quale avete posto la vostra pregiata firma… sennò che firma è?
Mi piace:
"Mi piace" Caricamento...
Correlati
Questa voce è stata pubblicata in
Repressione dello Stato e contrassegnata con
Aldrovandi,
Andrea Camilleri,
Ascanio Celestini,
associazione Antigone,
Bolzaneto,
commisisone giustizia senato,
Convenzione dell’Onu contro la tortura,
Cristina Comencini,
Cucchi,
Daniele Vicari,
Diaz,
Elena Paciotti,
Erri De Luca,
Luigi Ferrajoli,
Massimo Carlotto,
Mauro Palma,
reato tortura,
Rita Levi Montalcini,
Rossana Rossanda,
Stefano Rodotà,
tortura,
Vladimiro Zagrebelsky. Contrassegna il
permalink.