Sono solerti, sono attenti e sono preparati gli addetti alla cronaca, giornaliste e giornaliste di tutte le testate (più o meno), che seguono meticolosamente le manifestazioni di Hong Kong.
Pensate un po’, qualche giorno fa hanno scoperto che, in quella provincia cinese, è fatto divieto nelle manifestazioni, coprirsi il volto. Tutte e tutti scandalizzati giustamente, vituperando tale restrizione delle autorità contro le “manifestazione per la democrazia”, ma che vergogna!, questa Cina non rispetta i canoni elementari della democrazia!
D’altronde i solerti giornaliste e giornaliste ci hanno spiegato che quel movimento di Hong Kong, osservato con attenzione, è molto differente dalle manifestazioni sovversive e quasi terroristiche che avvengono in Europa come i No-Tav, i Gilets jaunes.
Lì a Hong Kong le bottiglie incendiarie le tirano i manifestanti, altroché! Le tirano, ma sono bottiglie democratiche, niente a che vedere con le bottiglie sovversive dei movimenti qui in Europa. Rompono le vetrine e bruciano cassonetti e macchine a Hong Kong, ma sempre per la democrazia, e allora che volete di più…
Mica come le contestazioni ai vertici in Europa, qui è il piombo e i manganelli della polizia ad essere democratici, come Genova 2001, tanto per ricordarne una, appunto. Carlo Giuliani ucciso dal piombo, ma democratico, delle forze dell’ordine; centinaia di feriti e altrettante e altrettanti sottoposti a tortura, ma democratica, e poi tanta galera, anch’essa democratica, e tutto il resto.
Bene!, operatori e operatrici dei media. Un applauso! L’attenzione e la preparazione è il vostro forte!
Soprattutto la memoria.
Un po’ negligenti, un po’ sbadati, ma se la spremete la memoria vi tornerà alla mente che 44 anni fa in questo bel paese, un governo e un parlamento di allora, democratico, vararono questa legge:
“Legge 22 maggio 1975, n. 152, recante «Disposizioni a tutela dell’ordine pubblico», all’articolo 5, dispone che «È vietato l’uso di caschi protettivi, o di qualunque altro mezzo atto a rendere difficoltoso il riconoscimento della persona, in luogo pubblico o aperto al pubblico, senza giustificato motivo. Il divieto si applica anche agli indumenti. È in ogni caso vietato l’uso predetto in occasione di manifestazioni che si svolgano in luogo pubblico o aperto al pubblico, tranne quelle di carattere sportivo che tale uso comportino.
Il contravventore è punito con l’arresto da uno a due anni e con l’ammenda da 1.000 a 2.000 euro”.
Definizione più esatta non poteva trovarla l’abate Stoppani, è proprio “il bel paese”. E daje!!