Perché mai parlar di diritti?

Letterina di natale alle compagne e ai compagni,

 

carissime compagne e carissimi compagni,      perché mai  parlar di diritti?

                                             È il Sovrano, oggi lo Stato e l’ordinamento giuridico proprietario a fare il popolo e non viceversa

   Si diffonde sempre più e ce ne siamo accorti. Da tempo nelle strade calpestate da manifestazioni tese, come nei piazzali davanti ai posti di lavoro, ai centri commerciali, nelle aule scolastiche e universitarie, così nei corridoi degli ospedali, davanti ai tribunali e in ogni altro luogo dove cerchiamo di impedire che altri prendano in mano la nostra vita per gestirla e stravolgerla, ci si appella al diritto, si urla con forza, si chiede, si pretende, in qualche caso si invoca, che vengano rispettati i nostri diritti.

Come mai? Le interpretazioni sono tante, dalla frammentazione e dallo svuotamento stesso del diritto, dalla spoliazione della politica; dalla perdita della sovranità statale; dall’egemonia della governance globale neoliberista sul diritto; da alcune parti si invoca il ripristino del diritto eroso dal progressivo sfilacciarsi della sovranità; si dice che la crisi del diritto si accompagna a quella dello Stato e alla settorializzazione e sfilacciamento delle fonti normative, alla diffusione totale del precariato, e così via.

Coloro che invocano i diritti si riferiscono a quei bisogni, spesso primari, sempre più ignorati o conculcati da governi, istituzioni, imprenditori, banchieri. multinazionali, ecc. Nelle carceri, nei posti di lavoro, nelle campagne, dove imperversa il caporalato che entra prepotentemente anche nel trasporto merci e nella distribuzione e ovunque, nei quartieri impoveriti e devastati, si continua a gridare, questo è un nostro diritto! Con ciò intendendo di non voler subire un arretramento imposto dal governo e da altri poteri, ma di voler resistere sulle conquiste precedenti. A queste invocazioni la risposta delle controparti è sempre la stessa, ripetuta con cinismo, “non è un vostro diritto”, oppure “è il mercato”. Nello scorrere di queste consuetudini, ora dopo ora, giorno dopo giorno, si consuma la nostra vita di proletari/e, di sfruttate/i. Poi la soluzione del problema, in un senso o nell’altro, viene decisa dal rapporto di forza espresso nel conflitto, in rapporto al quadro generale della mobilitazione con i “soliti” strumenti dell’autorganizzazione e delle forme di lotta; dell’estensione del conflitto e del radicamento sociale; dell’aderenza agli interessi di classe, ecc.

 

Eppure tutte e tutti siamo consapevoli (dovremo esserlo) che, nonostante i tanti cambiamenti intervenuti nel mondo del lavoro e nelle problematiche sociali, il diritto, continua ad essere espressione della legalità puramente normativa, che si sottrae alla dimensione sociale. Accompagnato da una bizzarra pretesa che l’ordine attuale sulla terra possa valere per sempre. Quante volte i valletti del potere l’hanno ripetuto e scritto che questo è il migliore dei mondi possibile, che questa è la fine della storia; ce lo ripetono da 150 anni. Il diritto deve servire al mantenimento di questo ordine (presunto) eterno, anche inglobando le novità del mondo del lavoro e i “nuovi” sistemi sociali. La speranza dei paladini del diritto è che continui a occultare le condizioni sociali, basate sullo sfruttamento, ossia quelle che rendono efficace la forma giuridica. Questa simulazione dovrebbe impedire, secondo le teorie liberali, vecchie e nuove, la comprensione della realtà regolata dalla complessità dei rapporti di forza presenti nell’economia capitalistica.

È questo il diritto! Prima che una norma, esprime uno specifico rapporto economico-sociale, e come tale va indagato. Rimane in auge grazie alla forza dello Stato, nonostante la crisi di sovranità (forse esaltata) dello Stato stesso, nonostante la presunta scomparsa di distinzione tra pubblico e privato e tra società civile e Stato, e tante altre cose.

” Per Marx lo Stato è l’organo del dominio di classe, un organo di oppressione di una classe da parte di un’altra; è la creazione di un “ordine” che legalizza e consolida questa oppressione, moderando il conflitto fra le classi. Per gli uomini politici piccolo-borghesi l’ordine è precisamente la conciliazione delle classi e non l’oppressione di una classe da parte di un’altra;  (Lenin, Stato e Rivoluzione)

“…Lo Stato, poiché è nato dal bisogno di tenere a freno gli antagonismi di classe, ma contemporaneamente è nato in mezzo al conflitto di queste classi, è, per regola, lo Stato della classe più potente, economicamente dominante che, per mezzo suo, diventa anche politicamente dominante e così acquista un nuovo strumento per tenere sottomessa e per sfruttare la classe oppressa”… (Engels, citato in Lenin, Stato e Rivoluzione)

 

Diritti è un termine che fino a venti o trent’anni fa non veniva quasi mai pronunciato nelle nostre fila. Veniva rifiutato con disprezzo. Nelle carceri, un tempo stracariche di compagne e compagni, ma anche di proletari/e e operai/e molto combattivi e organizzati, si consigliava ai giovani che entravano, se voi  pija ‘na sveja sicura dalle guardie, dì loro ‘n faccia: “questo è un mio diritto”. Le guardie, dentro quei tuguri rappresentano lo Stato e hanno ben chiaro quale deve essere il rapporto tra chi comanda e chi deve essere assoggettato. Un consiglio quanto mai sensato e foriero di importanti valutazioni politiche, sulle quali si formavano le/i militanti.

Di questa massiccia diffusione della parola diritto, molte e molti se ne sono accorti, ma non si è sviluppato un dibattito approfondito sul perché della diffusione della parola e sul dove può portarci quest’uso sconsiderato. Insomma cos’è il diritto?

Il diritto è un nostro alleato nella lotta di classe o un nostro avversario?

 

La risposta è scontata, almeno per i nostri riferimenti: la rivoluzione contro lo Stato e contro il diritto borghese, era quella a cui si lavorava, che avrebbe dovuto rovesciare, «l’angusto orizzonte giuridico borghese».

“…In una fase più elevata della società comunista, dopo che è scomparsa la subordinazione asservitrice degli individui alla divisione del lavoro, e quindi anche il contrasto di lavoro intellettuale e fisico; dopo che il lavoro non è divenuto soltanto mezzo di vita, ma anche il primo bisogno della vita; dopo che con lo sviluppo onnilaterale degli individui sono cresciute anche le forze produttive e tutte le sorgenti della ricchezza collettiva scorrono in tutta la loro pienezza, solo allora l’angusto orizzonte giuridico borghese può essere superato, e la società può scrivere sulle sue bandiere: Ognuno secondo le sue capacità; a ognuno secondo i suoi bisogni!”. (Marx, Critica del programma di Gotha)

 

I diritti sono tanti e di tante specie. Si sono modificati in un senso o nell’altro nei periodi di cambiamento sociale economico e politico. Ogni movimento rivoluzionario ha dovuto far i conti con questo termine, il diritto, riplasmandolo, introducendo nuove norme, abrogandone altre, o ancora, cercando di dare un quadro diverso all’insieme delle norme che disegnano i comportamenti dei membri di una società e il funzionamento della società nel suo insieme, trasformando la società e il suo funzionamento.

Tralasciando il Corpus Juris di Giustiniano, le prime agitazioni della borghesia, ancora all’interno del modo di produzione feudale, anche se al tramonto, nelle avvisaglie della rivoluzione, in Inghilterra le forti pressioni conflittuali hanno prodotto la Magna Charta Libertatum nel 1215 che limitava il potere del sovrano di imporre tasse e gabelle e concedeva maggiori possibilità di azione ai baroni e ai sudditi-vassalli. Quel conflitto tra vassalli e sovrano produsse anche l’habeas corpus, una buona garanzia per evitare maltrattamenti da parte delle forze di polizia, per affermare la proporzionalità della pena rispetto al reato, per impedire la detenzione senza concreti elementi di accusa e per vietare alle forze di polizia di trattenere per molti giorni in custodia la persona arrestata prima di portarla davanti a un giudice. Qualcuno/a dirà: magari ci fosse oggi? Già, ma tra baroni, vassalli e sovrano c’era concorrenza e competizione, ma non contrasto antagonista come tra operai e capitale.

La rivoluzione borghese ha interpretato, a suo modo, la necessità di dare ordine a un nuovo sistema di funzionamento sociale plasmato sul modo di produzione mercantilista-capitalistico, ha prodotto un diritto molto diverso da quello vigente in epoca feudale. Si è affermata la concezione privatistica del diritto.

Da allora la parola diritto si è intrecciata a tutte le vicende politiche e sociali che incalzavano: diritto alla libertà individuale, diritto alla vita, diritto all’autodeterminazione, diritto di voto, diritto a un giusto processo, diritto ad un’esistenza dignitosa, diritto al salario, diritto alla libertà religiosa con il conseguente diritto a cambiare il credo religioso, ecc., ecc., sono un’infinità, fino ai più recenti: diritto alla protezione dei propri dati personali (privacy) ecc., ecc.

Prima riflessione che viene da fare è che la natura si colloca fuori dal diritto, difatti se un «diritto naturale» è qualificato dal sistema non è più naturale ma giuridico-positivo (cioè diventa fattispecie); se non è qualificato dal sistema non è nemmeno diritto. Eppure si continua ad abusare della vuota categoria di diritto naturale.

Alcuni sono stati definiti diritti civili, fanno parte di quel «contratto sociale» che caratterizza le società liberal-democratiche e sono quell’insieme di garanzie e prerogative, garantite dallo Stato alle persone fisiche e alle associazioni no-profit, soprattutto a quelle di carattere politico ed economico come partiti, sindacati e associazioni varie. Sono diritti goduti dal soggetto «cittadino», un soggetto di diritto molto astratto e variegato, che si è imposto nella storia, appunto, con le rivoluzioni borghesi. Non ha attributi di classe, non permette di individuare se appartiene a quei settori sociali a cui l’ordine esistente toglie, oppure a quei settori sociali che si impossessano del mal tolto.

Lascio stare quindi il cittadino e i diritti civili. Qui mi interessa un’altra angolazione da cui osservare i diritti. Nelle prossime righe provo a porre attenzione a quelle norme e quelle leggi che regolano la gran parte dei rapporti sociali legati direttamente alla contraddizione capitale/lavoro, da cui discendono tutte le altre. Queste leggi sono collocate all’interno di un ordinamento giuridico; ed è proprio l’ordinamento giuridico di uno Stato (quello capitalista) ciò che si definisce diritto.

 

A questo punto proviamo a porci almeno due insiemi di domande.

   Il  primo, sulla base di quali interessi le norme vigenti sono state prodotte; che ha un suo  corollario: quale significato possiedono nella realtà i rapporti regolati da queste norme e quali sono le forze reali che garantiscono la loro applicazione nella prassi?

   Il secondo, può una singola norma (legge) avere valore di per se, senza contemplare l’aderenza oppure il contrasto con l’insieme delle norme? Detto in modo diverso: non sarà proprio l’insieme delle norme, che poi è ciò che si definisce diritto, a dare forza e valore alla singola regola e solo all’interno di questa sistematicità complessiva del diritto che la singola norma ha senso?

Le risposte a questi interrogativi difatti arrivano dai settori più attenti del pensiero liberale: con Kelsen e i suoi seguaci, la teoria del diritto si orienta definitivamente verso lo studio dell’ordinamento giuridico nel suo complesso, considerato come concetto fondamentale per una costruzione teorica del campo del diritto, non più il concetto di norma, ma quello dell’ordinamento, inteso come sistema di norme coerenti. Quindi l’insieme del diritto esclude la frammentarietà, che invece a molti sembra essere la tendenza (bah!). Ossia ogni singola norma esprime obblighi e divieti per regolare un comportamento, un rapporto sociale nel suo complesso e quindi per dare completezza a un insieme di regole. Questa teoria, la più avanzata del pensiero liberale, quella di Kelsen, non poteva essere portata a conclusione, altrimenti avrebbe svelato che quell’insieme di regole è coerente per essere adatto alla tutela, al mantenimento e alla riproduzione di uno specifico rapporto economico-sociale, quello capitalista. Quella teoria liberale, per sfuggire a questa conclusione espandeva il concetto di diritto all’eternità, il diritto come una tecnica speciale per la organizzazione di un gruppo sociale (qualunque esso sia). Sta qui la risposta ai due insiemi di domande.

«… a proposito di quest’ordinamento sociale (abitualmente chiamato socialismo, e che Marx chiama prima fase del comunismo),  Lassalle dice che c’è in esso «giusta ripartizione», «uguale diritto di ciascuno all’uguale prodotto del lavoro», egli si sbaglia e Marx spiega perchè. Un «uguale diritto», – dice Marx, – qui effettivamente l’abbiamo, ma è ancora il «diritto borghese», che, come ogni diritto, presuppone la disuguaglianza. Ogni diritto consiste nell’ applicazione di un’unica norma a persone diverse, a persone che non sono, in realtà, né identiche, né uguali. L’«uguale diritto» equivale quindi a una violazione dell’uguaglianza e della giustizia. Infatti, per una parte uguale di lavoro sociale fornito, ognuno riceve un’uguale parte della produzione sociale (con le detrazioni indicate più sopra). Gli individui però non sono uguali: uno è più forte, l’altro è più debole, uno è ammogliato, l’altro no, uno ha più figli, l’altro meno, ecc.

«…Supposti uguali il rendimento e quindi la partecipazione al fondo di consumo sociale, – conclude Marx, – l’uno riceve dunque più dell’altro, l’uno è più ricco dell’altro e così via. Per evitare tutti questi inconvenienti, il diritto, invece di essere uguale, dovrebbe essere disuguale». (Lenin, Stato e Rivoluzione)

«Per Marx lo Stato è l’organo del dominio di classe, un organo di oppressione di una classe da parte di un’altra; è la creazione di un “ordine” che legalizza e consolida questa oppressione, moderando il conflitto fra le classi. (idem)

 

Dunque a cosa serve il diritto? A plasmare, trasformare, modellare, forgiare, una precisa immagine della vita: quella borghese. Quell’immagine virtuale del tipo borghese cui il/la “senza proprietà”, ossia il proletario/a deve sforzarsi di somigliare nella realtà: una/un senza proprietà che accetta di comportarsi come una/un finto proprietario. Anche se oggi qualche proprietà di merci ce l’hanno anche i proletari, ma a che prezzo! Ad esempio la proprietà della casa ce l’ha una buona percentuale di proletari, per averla ha tirato la cinghia e si è costretto a una intera vita grama, per ingrassare banche e palazzinari con il beneplacito del governo ed anche dei sindacati e dei partiti di sinistra. In questo modo è stata azzerata la possibilità di realizzare un’edilizia popolare diffusa e garantita.

Appare anacronistico e assurdo che un diritto di proprietà non ponga un limite alla stessa per impedire che la proprietà dell’uno annulli la proprietà dell’altro. O addirittura che la proprietà di alcuni si realizza grazie alla non-proprietà di molti. Eppure la realtà è proprio questa!

Evidentemente c’è una ragione. Ed è quella che il diritto è al servizio di un sistema produttivo e di un ordine sociale adatto e funzionale a mantenere l’umanità incastrata in una società divisa in classi.

A questo punto si pone un interrogativo: se lottiamo per abolire le classi, se vogliamo abbattere un ordine sociale che produce diseguaglianza, sfruttamento, alienazione, guerre, emarginazione e devastazione di territori e di masse umane, allora perché invochiamo il diritto il cui compito è mantenere quell’ordine che non sopportiamo più e che vogliamo cambiare? Non solo non ci serve, ma è un ostacolo tremendo; è contro i movimenti, contro il conflitto, sta dalla parte opposta!

Il diritto è il nostro nemico!

 

Che questa fosse la funzione del diritto era conosciuta anche prima di Marx:

Solo all’ombra del sovrano, là dove si estende il diritto che la sua spada rende effettuale, ci sarà la possibilità di distinguere il mio dal tuo e di assegnare forma proprietaria alla soggettività. Soggetti uguali nell’universalità giuridica all’interno della quale si raccolgono solo in quanto as-soggettati al dispositivo che promulga e che esegue la legge.  [Hegel]

Secondo Carl Schmitt, lo Stato moderno per Hobbes non è «che una guerra civile continuamente impedita da un grande potere», il Leviatano.

 

E allora, quali diritti reclamiamo? Conviene cambiare la parola, per esempio: bisogni, interessi, esigenze, conquiste, obiettivi, desideri, ecc., ecc.

Pronunciare la parola diritto è sbagliato, pericoloso e inopportuno. Non fa riferimento diretto a conquiste proletarie da mantenere oppure ravvivare; non riguarda conquiste per cui batterci, e non ci aiuta a farci capire, né a capire. Fa invece capire, tristemente, che siamo e vogliamo rimanere ostinatamente all’interno di questo ordine criminale capitalistico; fa capire che invochiamo il potere, il Sovrano, lo Stato, perché crediamo possano tutelare i nostri interessi; fa capire che siamo convinti che la soluzione dei nostri problemi di senza proprietà, di sfruttati, di emarginati, insomma di proletari, possa realizzarsi lasciando inalterato il sistema economico-politico esistente: il modo di produzione capitalistico.

La richiesta di diritti alle istituzioni può essere scambiata per una conferma della propria sudditanza alle regole date, un’assicurazione offerta al potere circa il nostro impegno per la normalizzazione. Ciò non vuol dire che non si debba rivendicare nulla dalle istituzioni. Finché queste ci saranno è giustissimo e necessario reclamare cose concrete (casa, salario, reddito, spazi, ecc.) rivendicate con la lotta e strappate alle istituzioni con la forza del conflitto, senza lo scambio in cui si promette un rientro nella normalità.

 

Le compagne e i compagni rivoluzionari russi, durante la grande rivoluzione di cui ricorre il centenario, erano consapevoli che sarebbe stato necessario un periodo di transizione per passare dall’ordinamento borghese e dal modo di produzione capitalistico a uno completamente alternativo.

Il tempo necessario per il superamento de l’angusto orizzonte giuridico borghese (di cui parla Marx nella Critica al programma di Gotha e ripreso da Lenin in Stato e rivoluzione) non si può stabilire a priori, tanti e complessi sono i passaggi. Si dovrà, inizialmente, portare i mezzi di produzione dal privato a tutta la società, non più il regime di scambio ma solidarietà e collettivismo, la partecipazione sempre più estesa e massiccia consiliare alle decisioni e tanti altri passaggi successivi, nemmeno prevedibili anteriormente. Ne erano consapevoli sia alla vigilia, sia all’indomani della grande rivoluzione del 1917, così come avevano ben chiaro il compito della distruzione dello Stato e dell’ordinamento giuridico, ossia del diritto, perché esso garantiva e riproduceva (e garantisce e riproduce) il rapporto capitalistico e lo sfruttamento.

In quella esaltante rivoluzione, si pose un altro problema: d’accordo nel demolire lo Stato e il diritto borghese, ma sulla distruzione di questo si può costruire uno Stato e un diritto proletario?

In quello stesso periodo, siamo alla metà degli anni Trenta, nel mondo liberale, come abbiamo visto, emerge Hans Kelsen e produce la più elaborata teoria liberale del diritto estendendo il suo operare e il suo valore a dimensioni eterne! Ne La dottrina pura del diritto (la cui prima stesura è del 1934) esprime questi contenuti che Norberto Bobbio, suo estimatore, ci riporta «Non si insisterà mai abbastanza sul fatto che primariamente col Kelsen la teoria del diritto si era orientata definitivamente verso lo studio dell’ordinamento giuridico nel suo complesso, considerato come concetto fondamentale per una costruzione teorica del campo del diritto, non più il concetto di norma, ma quello dell’ordinamento, inteso come sistema di norme». L’interrogativo cui Kelsen rispondeva affermativamente era: il diritto può avere una vita propria? Può avere una sua autonomia che lo rende utilizzabile per qualsiasi ordine sociale e al servizio di qualsiasi classe domini la società? Certo!, rispondeva Kelsen. Come fosse «un “recipiente” aperto a qualsivoglia contenuto, un oggetto a disposizione di chiunque abbia la forza per conquistarlo». Kelsen e i suoi seguaci avevano costruito il perno della loro teoria sul concetto di autonomia e neutralità del diritto «come una tecnica di organizzazione sociale, assolutamente neutrale perché indistintamente valevole «tanto per un ordinamento giuridico liberale quanto per uno comunista».

Nel mondo rivoluzionario sovietico, invece, molti e molte puntavano all’estinzione del diritto e dello Stato nel passaggio al comunismo, conformemente alla concezione marxista, mettendo in discussione gli approdi della teoria liberale del diritto. Un rivoluzionario marxista bolscevico, Pašukanis (La Teoria generale del diritto e il marxismo, 1924) metteva in luce il contrasto non-ricomponibile tra l’autonomia del diritto come oggetto di ricerca, sul piano metodologico, e la sua riduzione a forma pura dello scambio di merci. Il diritto, affermava, è destinato ad estinguersi con l’abolizione del mercato; sottolineando la conseguenza coerente dell’impossibilità assoluta di costruire qualsivoglia diritto con l’appellativo di socialista o proletario. Gli faceva eco l’altro giurista marxista bolscevico, Stučka che morirà nel 1932, «Il comunismo non significa la vittoria del diritto socialista, ma la vittoria del socialismo su qualsiasi diritto, in quanto con l’abolizione delle classi e dei loro interessi antagonistici il diritto scomparirà del tutto». Erano tesi che si contrapponevano frontalmente a quelle di Kelsen, di un diritto valido per ogni sistema sociale.

Come Marx analizza denaro, merce e capitale, come espressione storica di determinati rapporti sociali di produzione; come assegna alla tecnica e alla scienza il ruolo di essere esclusivamente utilizzabili nella produzione capitalistica di merci, così Pašukanis e altri marxisti sovietici ritengono di affrontare il diritto, alla stregua di una forma storicamente determinata di regolamentazione quale espressione di precisi rapporti sociali tra gli individui che solo nella società capitalistico-borghese raggiungono il loro massimo livello di sviluppo e perfezionamento. Dunque il diritto non è certo una categoria valida per tutte le società che si sono succedute storicamente, anche se hanno avuto regole sociali che, però, non avevano la stessa funzione del diritto; né di quelle che verranno.

I marxisti sovietici avevano superato la concezione un po’ ristretta, imperante in gran parte del movimento operaio di allora, del diritto soltanto come sovrastruttura ideologica, utilizzata dalla borghesia, per trarre in inganno le masse sfruttate in merito alla loro presunta uguaglianza di fronte alla legge. Valutazione parziale, che non era sufficiente a demolire le falsificazioni in merito all’ordinamento giuridico, perché avrebbe potuto indurre a illudersi di elaborare un altro diritto, un altro Stato senza quella sovrastruttura ideologica. Il diritto, affermarono questi marxisti sovietici, è qualcosa di più di una sovrastruttura ideologica, è la forma giuridica e costituisce un momento dialettico del processo capitalistico, realmente operante nella società borghese e che, pertanto, non può essere confuso con un semplice meccanismo ideologico con cui il dominante inganna il dominato.

Così Stučka affermava già nel 1927 in una introduzione al diritto civile che: «il regime di legalità non è una sovrastruttura dell’economia liberista ma una macchina che funziona all’interno di questa, che per il liberalismo organizza direttamente la produzione e i mercati».

Ci ricordiamo tutte e tutti come Marx ha sviluppato l’analisi della forma merce, che permette di definire i rapporti di produzione capitalistici, ed è proprio è grazie a questa analisi che diventa comprensibile il rovesciamento della legge della proprietà privata in legge dell’appropriazione capitalistica. Non solo. Ma l’inestricabile rapporto tra forma merce e forma giuridica porta ogni individuo a subire una trasformazione grazie al diritto borghese moderno, diventa «mera incarnazione di un astratto e impersonale soggetto di diritti, un puro prodotto dei rapporti sociali».

Difatti la libertà dello scambio, la sicurezza della proprietà, la resistenza all’ingerenza dello Stato fondano il soggetto giuridico, ancorandolo alle necessità del mercato.

Si può riepilogare con le parole di Gianfranco La Grassa «le forme giuridiche, del resto sviluppate solo nel capitalismo, sarebbero soltanto la codificazione a posteriori (e sempre in ritardo) di un potere reale di controllo sui mezzi di produzione. Contano quindi le condizioni storico-sociali di questo potere reale»

Per Kelsen la costruzione del diritto è una permanenza, è sempre stata, sin dalle sue origini, così com’è adesso (poi avrà anche dei dubbi ma non serviranno a modificare la teoria), il diritto ha riguardato indifferentemente tutte le epoche e gli stadi di sviluppo della società umana. È strumento dal contenuto variabile, in base ai voleri di chi detiene il potere, attraverso il quale imporre con la forza la propria volontà di classe dominante. È dunque una tecnica con la quale la classe dominante esercita il «controllo sociale generale». Valido per qualsiasi classe dominante si insedi al potere in una società.

La contrapposizione è netta con la tesi marxista (Pašukanis e altri) secondo cui il diritto esprime prima che una norma uno specifico rapporto economico-sociale, non indifferentemente tutti i rapporti. Si deve indagare e spiegare sulla base di quali interessi le norme sono state prodotte, quale significato possiedono i rapporti da loro regolati e quali sono le forze reali che garantiscono la loro applicazione nella prassi.

Il fatto che i liberali e Kelsen ritenessero che il diritto potesse essere utilizzato anche da una società a direzione proletaria, era anche dovuto alla confusione che avevano riguardo al contenuto della rivoluzione per i comunisti. Non consideravano, o facevano finta, che i comunisti non intendevano la rivoluzione come un semplice cambiamento di governi o di gruppi o classi al potere; al contrario, il movimento verso il comunismo puntava (e punta) ad abolire le classi, il mercato, la proprietà dei mezzi di produzione e lo scambio di merci, quindi il lavoro salariato. Tende a costruire una società in cui non si ponga il problema di quali classi dovranno dominare e imporre un proprio ordine, poiché le classi saranno state abolite.

I comunisti, i marxisti consideravano e considerano (o dovrebbero considerare) l’essere umano che vive nella società borghese come soggetto di obblighi, imposizioni, oneri, doveri, quindi un essere che quotidianamente compie un alto numero azioni che prendono la forma di atti giuridici e che comportano le più diverse conseguenze giuridiche. È quindi la società borghese, più di ogni altra, ha bisogno dell’opera del diritto. Il comunismo, al contrario, comporta un faticosissimo processo di liberazione che nulla ha a che fare con un ordine sociale, e che pertanto nessun diritto socialista o proletario potrà mai consolidarsi.

Purtroppo le tesi di Kelsen trovarono ascolto proprio in Urss da parte di un gruppo di bolscevichi. Erano quelli che credevano che una classe dominante o un gruppo dominante, diversa da quella borghese, avrebbe potuto plasmare dall’alto una società socialista e poi comunista. Dopo uno scontro politico molto aspro, si insediò al potere in Urss, Stalin, le cui tesi privilegiavano l’obiettivo di costruire uno Stato socialista e un diritto altrettanto socialista per sorreggerlo. Quindi non distruggere Stato e il diritto borghese, ma trasformarlo. Come teorizzava Kelsen. Uno Stato e un diritto potenti e rigidi, ma che, difatti, non hanno retto all’urto del tempo.

È stato questo del diritto e dello Stato, secondo me, un elemento decisivo nel fallimento dell’Urss. Stalin e i suoi, sposando le tesi liberali di Kelsen, divennero feroci nemici delle tesi dei marxisti sovietici, bollandole complessivamente di matrice nichilista e dunque estremamente pericolose per l’istituzione ed il rafforzamento dello Stato Sovietico. Così il più acerrimo nemico di Pašukanis, il procuratore generale di Stalin, Andrej Vyšinskij, si scagliò contro la tesi che avrebbe impedito la costruzione del diritto socialista; Vyšinskij, al contrario, proclamava il principio per cui solo sotto il socialismo il diritto può trovare il suo completo e massimo sviluppo.

Lo scontro teorico si concluse con l’invio a morte di Pašukanis e dei comunisti che aderivano alle tesi marxiste, bollati come traditori dello Stato proletario (nel 1956 sono stati riabilitati, ma ormai il danno era fatto).

Questa tragedia si svolse in Urss ma ebbe ripercussioni in tutto il movimento operaio internazionale, creando tante di quelle confusioni, ancora oggi presenti e molto! A quel tempo, all’indomani del secondo massacro mondiale, molti liberali esaltarono le scelte sovietiche (staliniste) di aver optato per le tesi dominanti in ambito liberale, ossia che il diritto può servire a qualsiasi regime sociale. Rimasero un po’ male, i liberali, quando scoprirono che era proprio Vyšinskij, il procuratore delle purghe staliniane il massimo estimatore. Kelsen se la cavò affermando che avevano strumentalizzato le sue teorie. In realtà le tesi di Stalin- Vyšinskij  del diritto «come complesso di norme coattive imposte dalla classe dominante al fine di salvaguardare le relazioni sociali ad essa vantaggiose», avevano molto in comune con quanto tracciato dalla più avanzata dottrina borghese di matrice kelseniana, tendente a considerare il diritto «come una tecnica speciale per la organizzazione di un gruppo sociale (qualunque esso sia)».

 

Termino qui questo veloce e schematico appunto su un aspetto tra i più importanti dello scontro teorico, politico e strategico in Urss. Tema che dovrà essere ripreso e approfondito, poiché è molto utile per analizzare quella rivoluzione e i nostri problemi oggi. Emerge oggi, nell’ambito dei movimenti rivoluzionari, sembra riproporsi di nuovo, con la sostituzione della attribuzione “proletario” o “socialista” con quella diritto del comune, o dei commons, o dei beni comuni. Le motivazioni per utilizzare oggi il diritto sono diverse: la venuta meno della centralità dello Stato e l’affievolirsi della sua produzione di regole e norme, ossia del diritto. In questo vuoto,  si dice, ci si può appropriare di questo sostantivo in una prospettiva/ percorso/ progetto di trasformazione sociale inserito su traiettorie di istituzionalità autonoma e di giuridificazione dei processi sociali trainati dalle nuove forme della soggettività; una soggettività irriducibile allo spazio dei dispositivi della governance poststatuale, la cui costituzione si fonda nei processi cooperativi che definiscono la contemporanea composizione del lavoro vivo.il sistema giuridico occultava il dominio dello Stato, svaporata la centralità di quest’ultimo … il diritto può essere appropriato, attraversato e adoperato come parte di un più generale progetto di trasformazione della realtà. (Chignola, Il diritto del comune)

Non voglio qui aprire una polemica politica su alcune posizioni nel movimento attuale. Né queste righe sono rivolte a qualche realtà in particolare; sono indirizzate a tutte e tutti. Mi fermo qui.

Adesso usciamo dalle elaborazioni astratte e vediamo più da vicino, nella concretezza alcuni di questi diritti. Ecco due soggetti concreti, ben conosciuti da tutte e tutti noi. Due figure sociali (definite “soggetti di diritto”): le persone recluse; e coloro che vendono la propria energia, forza lavoro. Gli uni e gli altri hanno indossato i panni per costrizione economica o giudiziaria, sicuramente non con entusiasmo.

Si dice e si scrive: per i lavoratori e lavoratrici c’è il contratto di lavoro con l’impresa, nel contratto ci sono scritti i diritti e i doveri. Ci dicono che il contratto di lavoro è un diritto formale che lega due “soggetti liberi”, uno dei due “soggetti” è colui o colei che dirige l’impresa, l’altro e il lavoratore o la lavoratrice. Nel momento della stipula del contratto le due parti, per essere in grado di stipulare quel contratto, devono essere “soggetti liberi”, ce lo ripetono e aggiungono che devono stare su un piano di parità.

Ingoiamo il rospo dei due soggetti “liberi e paritari”, loro ci spiegano che il lavoratore o la lavoratrice possono rifiutare – formalmente- un contratto di lavoro, mettendo a tacere lo stomaco e gli altri bisogni, possono cercare un altro lavoro, possono andare a rubare o a elemosinare, oppure emigrare. Ingoiamolo ‘sto rospo, e, fingendo di non essere, in quanto lavoratori e lavoratrici, persone in carne e ossa soggette a pressione economica (il padrone può aspettare, il lavoratore a zero salario no!), mettiamoci sul loro piano e vediamo cosa succede. Subito dopo questa ritualizzata firma del contratto, il lavoratore o la lavoratrice vengono messi in un luogo a fare cose che loro non hanno deciso e che non si sono nemmeno sognati di fare; è il padrone che decide cosa devono fare, in che modo, con che velocità, con che grado di sicurezza, ecc. È il padrone che decide come utilizzare la forza lavoro, estraendola, portandola via al lavoratore/trice, che difatti compie quelle attività in modo subordinato, sottomesso, senza nessuna possibilità di cambiare alcunché; i movimenti del corpo non sono i suoi.

La realtà economica nella quale siamo inseriti, abbiamo visto, si basa sullo scambio e per esistere e perpetuarsi necessita di individui liberi ed uguali in grado di collocarsi sul mercato, come possessori di merci. Mentre dal punto di vista del valore d’uso il lavoro si presenta come lavoro concreto che consiste in operazioni specifiche di trasformazione della natura, dal punto di vista del valore di scambio ciò che conta è il lavoro astratto, cioè il lavoro umano spogliato da ogni determinazione qualitativa, il lavoro in quanto fonte di valore. In altri termini, è l’introduzione della forza-lavoro come merce assolutamente specifica, in grado di creare un valore superiore a quello da essa posseduto nel momento dello scambio, che, in quanto oggetto di vendita, richiede la presenza di individui liberi capaci a loro volta di stipulare un contratto. La norma che ordina la società borghese, è quindi il processo che sancisce l’espulsione dell’individuo concreto dalla sua esistenza concreta (Pašukanis).

«Come schiavo il lavoratore ha valore di scambio, ha un valore; come libero lavoratore egli non ha alcun valore; valore lo ha soltanto la disposizione sul suo lavoro, attuata attraverso lo scambio con lui. Non è lui che si contrappone come valore di scambio al capitalista, ma il capitalista a lui. La sua mancanza di valore e la sua svalutazione sono il presupposto del capitale e la condizione del lavoro libero in generale» (in K. Marx, Lineamenti fondamentali di critica dell’economia politica «Grundrisse»)

 

Ecco il punto, è proprio il corpo del lavoratore e della lavoratrice che è totalmente espropriato e preso in possesso dal padrone, così come il loro tempo e l’energia che hanno “venduto” al padrone come forza lavoro in cambio di un salario.

D’altronde oggi tutte e tutti noi possiamo dirci soggetti giuridici ancor prima di saperlo, poiché la forma-merce ci ha plasmato talmente a fondo e, in cui, tutto è pervaso e ricomposto dalla forma giuridica, non c’è un momento dell’esistenza che ne è scevro, la salute, l’amore, il cibo, l’aria, la città, perfino la nascita e la morte.

In queste poche righe si manifesta la contraddizione tra “contratto di lavoro” e “ rapporto di lavoro”; tra libertà e uguaglianza formale del diritto e rapporto reale di sottomissione e schiavitù.

Sarà pure “libero” (falsamente libero) quel lavoratore/trice ma solo nei pochi secondi in cui firma (lui o chi per lui) quel maledetto contratto, ma dopo pochissimi secondi si ritrova ad essere schiavo dell’organizzazione del lavoro, totalmente in mano al padrone che gli estorce il lavoro-vivo in modo da realizzare plusvalore, profitto, ricchezza, potere, guerre e altre schifezze.

Eppure, ci dicono, padrone e operaio sono soggetti resi uguali dall’universale subordinazione all’imperatività del diritto. Eccola la finzione! Il processo formale si compone al processo reale che impone la forma-merce, ossia il diritto che serve a mantenere la “disciplina del mercato capitalistico”.

Paul Ricoeur, analizzando il rapporto fra lavoro e capitale espresso nella nozione di salario, «la forma giuridica dello scambio suggerisce che nessuno è schiavo, in quanto i lavoratori offrono la loro opera in cambio di un salario. Questa è chiaramente una grave deformazione, in quanto il concetto giuridico di contratto è applicato ad una situazione di dominio», ( P. Ricoeur, Conferenze su ideologia e utopia, Milano, 1994)

 

È la risposta alla domanda: come è possibile tenere insieme soggetti sociali cosi opposti, l’uno che sfrutta l’altro, lo imbroglia, lo schiaccia e lo annienta, senza che il rapporto tra questi soggetti sfoci in una guerra-civile? Se il benessere dell’uno è fondato sul malessere dell’altro, ci dovrà essere un grande potere per tenere insieme, comporre, ciò che è sconnesso, opposto, inconciliabile. Eccolo!, è questo il potere del diritto, la forza del diritto e della sua spada, lo stato. Devono tenere insieme gli opposti non in un terreno neutro, ma nella “disciplina del mercato capitalistico”.

Questo è il diritto: eguaglianza formale che fa emergere le diseguaglianze sostanziali senza riuscire però a superarle. Il tutto regolato dalla norma generale ed astratta, senza alcun tipo di nesso con la realtà sociale, il cui compito è quello di organizzare strutturalmente la conflittualità sociale. Si fonda tutto su una grande finzione, cioè sulla proprietà. Le persone sono state portate a immaginare di essere proprietaria del proprio lavoro.  Perché la finzione fosse credibile è stato necessario costruire un soggetto, certamente «portatore di diritti e di valori», capace di stipulare contratti e di credere di avere il dominio di sé e del mondo e di poter decidere della propria esistenza. Nella realtà è assoggettabile, privato di ogni resistenza e reso innocuo, in modo che continui ad essere perennemente in balìa della sfera economica.

La mediazione giuridica si propone, e troppo spesso riesce, a confondere la realtà di totale subordinazione di lavoratori/trici sfruttati, alienati, annullati dentro la logica della produzione, ribaltandola in quella di “liberi proprietari” di una merce, la “forza lavoro”, che possono scambiare, “liberamente”, col proprietario dei mezzi di produzione, il padrone.  È una finzione necessaria a nascondere e quindi rinviare, in ogni momento, la “guerra civile” tra settori sociali irriducibilmente antagonisti.

D’altronde è sufficiente guardare gli esiti di questo sistema, con le disuguaglianze sociali prodotte dall’eguaglianza formale, commenta Pietro Barcellona.

 

Stessa procedura nei confronti della persona che ha violato una legge. La legge punisce i trasgressori! E lo fa con la più feroce delle pene, la sottrazione della libertà. Per poterlo fare deve presupporre che la persona da punire sia un “uomo o donna libero/a”, ce lo dicono e ripetono, perché non riusciamo a crederci. Ci dicono che è una finzione reale che si realizza nella fase processuale.

Accusa e difesa devono essere sullo stesso piano, lo ribadiscono, trascurando anche qui gli argomenti economici, quelli di conoscenza e di status, quindi quelli di classe e tutto il resto. Ingoiamo quest’altro rospo e mettiamoci sul loro piano: accusa e difesa sono formalmente “liberi” e “equivalenti”. Ma qualche secondo dopo la sentenza, chi è stato condannato/a viene preso in consegna da altri, le guardie, che, in nome del diritto e del popolo, hanno pieno possesso su di lui/lei e lo sbattono in una cella e rimane 24 ore su 24 in pieno e totale dominio di un altro potere: l’ordinamento penitenziario.

Appena il condannato/a varca i cancelli di un carcere, diventa schiavo, totalmente in mano all’organizzazione carceraria, sottomesso a un potere estraneo, chiuso/a in una collettività ghettizzata in cui è esaltata l’estraneità, l’aggressività, la brutalità, per produrre l’annichilimento della personalità e la distruzione dell’identità della persona detenuta. Questa subordinazione si manifesta nell’espropriazione al carcerato del proprio corpo e del proprio tempo. I ritmi del carcere sono dettati dall’amministrazione carceraria: sonno/veglia, riposo/movimento, il  nutrirsi, il colloquio con l’esterno, l’attività culturale e fisica, ecc.

Chi conferisce questo potere all’organizzazione carceraria? È quell’astrazione propria del diritto di pena come retribuzione, che vuol dire la privazione della libertà e dell’autonomia del condannato/a per un quantum di tempo (tempo di sofferenza e sottomissione), appunto pena, per quel tempo necessario per riparare il danno che il reo ha recato alla società (all’ordine esistente) con la sua trasgressione. È questa la “punizione democratica” formale: il carcere come strumento repressivo di modulazione della pena (giorni, mesi, anni) che può soddisfare pienamente l’esigenza di imporre una diversa e rigorosa gerarchia di valori da tutelare penalmente.

 «La pena più opportuna sarà quell’unica sorta di schiavitù che si possa chiamar giusta, cioè la schiavitù “per un tempo” delle opere e della persona alla comune società, per risarcirla colla propria e perfetta dipendenza, dell’ingiusto dispotismo usurpato sul patto sociale» (Cesare Beccaria, Dei delitti e delle pene)

 

L’apparato disciplinare della fabbrica (o qualsiasi posto di lavoro) e del carcere sono modellati sullo stesso metro: perdita totale di autonomia e identità, sofferenza provocata da questa perdita, difficoltà/impossibilità di comunicazione.

In carcere la finalità del sistema è quel processo volto ad ammaestrare/disciplinare e quindi produrre il proletario operoso e docile. Il sistema penitenziario con l’enorme quantità di donne e uomini che contiene segregate, non serve a produrre merci di vario tipo, come avviene nelle fabbriche (il lavoro in carcere, anche se c’è, il più delle volte è lavoro non produttivo), ma serve a produrre la merce per eccellenza, quella merce indispensabile al funzionamento del modo di produzione capitalistico nel suo complesso: la forza-lavoro operosa e docile! Senza la quale l’intero meccanismo crollerebbe miseramente. E noi lavoriamo perché crolli al più presto!

In fabbrica, oppure in qualsiasi altra attività lavorativa subalterna, anche se mascherata con le molteplici sfaccettature delle forme giuridiche dei lavori subordinati, spacciati per “lavori autonomi”,  è quel processo volto a utilizzare quel corpo reso docile e operoso diventato forza-lavoro, per realizzare una maggior produttività e quindi  conseguire un maggior sfruttamento- plusvalore.

In entrambe le strutture (carcere e fabbrica) c’è coazione, violenza morale e/o fisica fatta alla volontà altrui in modo da togliere la libertà d’azione. Quella del carcere è coazione massima che porta alla perdita di identità, alla devastazione, all’abbrutimento umano, cioè a quel punto in cui, se non li fermiamo, vorrebbero portare tutti i membri della società. Anche per questo la condizione del carcerato/a si porrà sempre al di sotto dell’ultimo gradino dell’ultimo proletario.

 

Pur nella diversità sostanziale tra posto di lavoro e carcere, soprattutto, ma non solo, dal punto di vista delle sofferenze inflitte, tuttavia entrambe sono modellate intorno ai quattro pilastri del regime capitalistico: perdita della libertà, subordinazione, lavoro, disciplina!  

 

La forma della “pena” appena descritta, sostituendo tutte le altre punizioni, si afferma definitivamente tra la fine del XVIII e gli inizi del XIX secolo, quando la borghesia ha ormai sviluppato e consolidato tutte le sue caratteristiche e, nello stesso tempo, ha rivestito tutte queste con le peculiarità di naturalezza e razionalità. La pena del carcere diviene così la forma giuridica generale di un sistema di diritti che vengono definiti “egualitari”; ed è un principio indiscutibile.

Stesso procedimento per l’utilizzo della forza-lavoro, anch’esso rivestito di naturalezza e razionalità. Questo procedimento è precedente a quello del carcere poiché ciò che si è verificato in fabbrica è stata la fonte e la giustificazione del sistema giuridico e di quello carcerario; la pena come retribuzione equivalente basata sulla sottrazione del tempo ne è la logica conseguenza. In conseguenza della legge dello scambio: le merci si possono scambiare tra loro perché tutte contengono una merce comune: la forza-lavoro misurata dal tempo di erogazione. Così la pena si scambia secondo il concetto “retributivo”, tanto danno fa il reo all’ordine sociale, tanto tempo lo Stato gli sottrae, l’elemento comune è sempre la forza-lavoro misurata dal tempo: privazione della libertà personale protratta per un tempo proporzionale all’entità del crimine commesso. Mentre nel medioevo il principio era sintetizzabile nella formula giustinianea “Carcer enim ad continendos homines non ad puniendos haberi debet” (la funzione del carcere è solo quella di custodire gli uomini, non di punirli).

La prigione è “naturale”, come è “naturale” nella nostra società l’uso del tempo per misurare gli scambi (Foucault, Sorvegliare e punire)

Si è così verificato che il funzionamento del “panottismo” (un sistema di controllo basato su una struttura a raggiera nella quale il detenuto introiettava la percezione di essere sempre controllato) , non richiede un Panopticon (l’edificio a raggiera) perpetuo: basta l’egemonia capitalistica sulle istituzioni, siano queste le istituzioni del lavoro, della fede, dell’affetto, del divertimento, del carcere, ecc

 

Si è prodotto dunque, con l’affermarsi del capitalismo industriale e la trasformazione delle economie europee in senso capitalistico, nonostante tutte le favole raccontate fino alle ultime fandonie della “fine del lavoro”, un posizionamento che ha collocato, da una parte, un potere economico sempre più concentrato nelle mani della grande borghesia e, dalla parte opposta, una massa crescente di proletari nullatenenti che si offrono come manodopera a buon mercato. È in questa fase della maturazione del dominio capitalistico che prende vita la dichiarazione dei diritti dell’uomo e del cittadino nel 1789 durante la rivoluzione francese, con il precedente Bill of Rights del parlamento inglese nel 1689, durante la rivoluzione inglese del 1688, fino alla Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo nel 1948. Con queste “carte” si afferma il sistema della reclusione a tempo determinato, in sostituzione di tutti gli altri sistemi di punizione.  È un sistema profondamente collegato con l’idea dell’uomo astratto misurato dal tempo, allo stesso modo dell’uso della forza-lavoro in fabbrica. Sono queste le idee-forza che informano e rivestono la costruzione della contemporaneità capitalista. E le sue Costituzioni.

 

Nella pena carceraria –quale microcosmo- ritroviamo, quindi, riflessa la contraddizione centrale dell’universo borghese: la forma giuridica generale che garantisce un sistema di diritti egualitari viene neutralizzata da uno spesso reticolato di poteri non egualitari, capaci di riprodurre quelle dissimetrie politico-socio-economiche negatrici degli stessi rapporti formalmente paritetici sorti dalla natura (contrattuale) del diritto. Assistiamo, così, alla presenza contemporanea di un diritto e di un non o contro-diritto, ovvero di una ragione contrattuale e di una necessità disciplinare. La contraddizione, a questo livello di interpretazione, è “oggettiva” riflette, infatti, l’aporia presente nel modo stesso di produzione capitalistica tra sfera della distribuzione o circolazione e sfera della produzione o estrazione di plusvalore. (Dario Melossi, Carcere e fabbrica)

 

Tali ragionamenti non inficiano il senso della “pena”, quando questa, per vari motivi, muta la sua forma. Già nel secolo scorso, alcuni giuristi (Jankovic –Labor Market and Imprisonment– 1977) osservavano l’emergere, nella società capitalistica sviluppata, soprattutto negli Stati Uniti, di misure penali senza la reclusione come la “probation” (messa alla prova, da circa tre anni anche in Italia, ma col contagocce) e le altre misure alternative all’uso della pena detentiva. Su un piano differente altri (Kirchheimer –Pena e struttura sociale, 1939, scritto insieme a Georg Rusche) assegnavano la tendenza di sanzione alternativa al carcere alla pena pecuniaria, analizzando la diminuzione della popolazione carceraria in Francia, Gran Bretagna e Germania, nel periodo 1880-1930. Ciò era anche in sintonia dell’affermarsi dell’Homo oeconomicus nel campo delle scienze sociali ed economiche (Pareto). Dare centralità alle finalità a discapito degli atti costituisce il culmine del processo di soggettivazione del giudizio penale e rappresenta un elemento fondante del “diritto penale del nemico”.

D’altronde lo sviluppo della società capitalistica ha fatto emergere altre istituzioni e strutture socio-economiche e anche dispositivi che, affiancandosi a quelle tradizionali come religione, famiglia e moralità, meglio e più ampiamente possono adempiere alle funzioni originariamente assegnate al carcere, ossia  ammaestrare/disciplinare. Ruolo svolto dai media, molto più potenti di prima, alla pubblicità, ai centri commerciali e ai tantissimi aggeggi che connotano lo status del consumatore; in fondo è la cultura condivisa oggi.

Inoltre i mutamenti di quel modello sociale su cui il carcere era stato plasmato, i mutamenti dell’organizzazione capitalistica del lavoro, hanno reso l’istituzione obsoleta e non più adatta a svolgere la sua intima e fondamentale funzione per cui è stata pensata. E poi, l’ammaestramento degli umani è stato ormai compiuto: l’enorme presenza di persone nelle città in continua crescita, che ormai ha superato la metà della popolazione mondiale, conferma che il disciplinamento a una vita di obbedienza e rispetto delle regole è stato completato – fino ad ora!

 

La realtà ha impresso un rallentamento notevole alle tendenze ipotizzate da questi e molti altri  studiosi. Le due guerre, l’avvento dei fascismi in Europa e le insubordinazioni sociali negli Stati Uniti, ampliate dalle crisi del 1929/30 e il conflitto sociale molto aspro sviluppatosi in parte dell’Europa nel secondo dopoguerra e, ultimamente, la diffusione delle droghe e l’accentuazione dei processi migratori, hanno fatto riscoprire, ai fini della ricerca del consenso elettorale e per un controllo più efficace dell’opinione pubblica, l’uso della pena carceraria, causando un incremento dei livelli di carcerazione, con punte parossistiche raggiunte nelle carceri statunitensi con due milioni e mezzo di persone recluse. Ma la tendenza è comunque ormai tracciata e da due anni anche negli Usa è in atto una diminuzione  delle presenze in carcere a vantaggio del controllo territoriale.

La repressione si orienta sempre più nell’utilizzare la cosiddetta  amministrativizzazione del controllo preventivo (fogli di via, decreti di espulsione dal territorio nazionale, decreti di sorveglianza speciale con diverse interdizioni, e anche misure cautelari territoriali di vario tipo come gli obblighi o divieti di dimora, le carcerazioni preventive, divieto di mobilità, ecc.). Come avviene più in generale nelle pratiche di governo, riclassificando le porzioni di popolazione da un punto di osservazione sociologico: anziani, bambini, vedove, madri, disoccupati, cercando di annullare completamente il rapporto con la realtà produttiva, ossia le classi.

 

Si sta attivando un controllo della popolazione sempre più preventivo che penetrerà, via via, nei territori da cui partono i conflitti e le attività extralegali del cosiddetto “disordine sociale” e utilizzerà massicciamente anche le nuove tecnologie (social network, e altro) grazie alla collaborazione che tutte e tutti noi offriamo, una collaborazione forse non volontaria e non consapevole, ma non per questo meno efficace per le forze del controllo sociale e che manifesta una sudditanza effettiva alle forze dell’ordine e alle potenze del consumo. A queste potenze tutti/e noi stiamo mettendo in mano loro le nostre caratteristiche, le nostre passioni, idee e speranze, i nostri identikit e, forse, il nostro futuro. Anche il diritto dovrà adeguarsi a queste trasformazioni delle dinamiche del controllo sociale, ma che non cambieranno il senso profondo di quanto abbiamo schematicamente esposto. Questa adeguamento, spiega il rallentamento dei percorsi delle tendenze.

Per finire, per chi conosce Simone Weil, una grande e bella persona e anche rivoluzionaria, ricordo che anche lei non era ben disposta verso chi parlava di diritti, ma allora erano soltanto gli spocchiosi borghesi, e ripeteva spesso un po’ infastidita: ve lo immaginate un San Francesco d’Assisi che parla di diritto? E aggiungeva: fuori dal diritto positivo c’è alternativamente la grazia o la barbarie. Rompere la legalità facendo in modo che crescano strumenti di contropotere consiliari che facciano emergere i bisogni individuali e collettivi.

A queste belle parole, possiamo aggiungere che i francescani dolciniani, non solo non parlavano di diritti, ma praticavano delle interessanti dinamiche collettive, tanto tempo fa.

L’azione del capitale è la riduzione dei comportamenti umani alla legge del valore attraverso il “diritto”

 Ogni ora storica esige forme adeguate di movimento popolare: essa stessa se ne crea delle nuove, improvvisa mezzi di lotta in precedenza sconosciuti, vaglia e arricchisce l’arsenale popolare, incurante di qualsivoglia prescrizione di partito                                                                                                                        (Rosa Luxemburg)

Nota– a chi criticherà queste pagine affermando che oggi è prioritario che ripartano le lotte e lì bisogna impegnarsi invece che in ragionamenti astratti, rispondo che sono pienamente d’accordo. Difatti è nell’attività di coordinare le lotte che utilizzo le mie poche energie e il mio tempo. Tuttavia tener presente queste tematiche non costa molta fatica e può impedire derive pericolose.

Queste righe sono soltanto un abbozzo, molto schematico e sommario per una riflessione che si può e si dovrà proseguire e ampliare per sottoporre a critica, con lo stesso criterio, oltre al “diritto”, categorie come “legalità”, ”ordine”,  “giustizia”, e perché no, anche “violenza” togliendola dalla tipologia moralistica e portandola nel più sensato terreno delle pratiche per il mantenimento di quest’ordine oppure per il suo ribaltamento. Il tutto tendente verso una società in cui la libertà e l’uguaglianza non cerchino la convalida del “diritto”, ma provengano da un modo di produzione definito dalle categorie: da ciascuno/a secondo le sue capacità; a ciascuno/a secondo i suoi bisogni.                

Dicembre 2017                                                                                                               salvatore

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