Sentenza della Consulta sulle detenute-madri

Dopo anni e anni di proteste finalmente le Corte Costituzionale ha emesso una sentenza di buon senso sulle detenute madri

bambini in carcereEccolo il carcere italiano!!! Ecco la vergognosa e irritante questione delle bambine e dei bambini figli di detenute che nascono e trascorrono l’infanzia dietro mura e sbarre di un carcere.

Con la legge Finocchiaro, 40/2001, che concedeva i “domiciliari” alle detenute con prole inferiore a tre anni, e le successive, legge 62/2011 e quella del nov/2013, che hanno peggiorato la situazione introducendo gli ICAM (Istituti a Custodia Attenuata- altro business per signori del cemento) e elevato l’età dei bambini/e a dieci anni, non si è risolto il problema e oltre 50 bambine e bambini rimangono in carcere per dieci anni, oppure fino alla scarcerazione della propria madre. Detenzione che non è quasi mai breve in quanto le detenute madri escluse dai benefici della legge Finocchiaro sono quelle che ricadono sotto la normativa dell’Art. 4-Bis.
Questo articolo, introdotto con legge 15 marzo 1991 impone il «Divieto di concessione dei benefici e accertamento della pericolosità sociale dei condannati per taluni delitti». I benefici verranno concessi solo… (comma 1) «...solo nei casi in cui tali detenuti e internati collaborino con la giustizia».

Quei “taluni delitti” prevedono condanne lunghe, così lo stato che si dice bambini carcere 2“democratico” rinchiude nelle crudeli galere queste 50, 60 creature appena nate, (in questo e altri mille casi non so come faccia una donna o un uomo a sopportarsi dando consenso a questo stato criminale).

La Consulta (Corte Costituzionale), intervenendo sul caso particolare di una mamma detenuta nigeriana, ha intaccato questa ferocia legale, ma rimane pur sempre sotto le “valutazioni” delle forze dell’ordine e dei procuratori.

La sentenza 239 depositata il 22 ottobre 2014, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 4-bis, comma 1 della legge 26 luglio 1975, n. 354 (così come dell’articolo 47-ter per le condanne fino a 4 ani), nella parte in cui non esclude dal divieto di concessione dei benefici penitenziari, da esso stabilito, la misura della detenzione domiciliare speciale prevista dall’art. 47-quinquies della medesima legge.

La Corte costituzionale ha ritenuto che la norma restrittiva non rispetti il principio di uguaglianza, né il diritto-dovere di educazione dei figli e della protezione dell’infanzia, ed è in contrasto con gli articoli della Costituzione a tutela della famiglia.

Non bisogna escludere il beneficio a priori, dice la Corte, come impone la legge, bisogna fare “valutazioni” caso per caso. È inevitabile che Sentenza della Consulta subordini la concessione del beneficio alla verifica della insussistenza di un concreto pericolo di commissione di ulteriori delitti.

A questo punto è obbligatorio per tutte e tutti noi far si che le “valutazioni” per le detenute madri siano sempre favorevoli.

E lo possiamo fare con le buona e forti mobilitazioni!

La Sentenza integrale si può scaricare in pdf qui

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